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Avviso pubblico per la presentazione della domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti

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Ambito Territoriale Sociale n. 21

Anche per l’anno 2013 è possibile presentare domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21.

 

MONTEPRANDONE – Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXI (di seguito ATS 21), che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o mediante assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

REQUISITI DI ACCESSO
La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità.
Non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 21. (Nei casi di persona domiciliata fuori Regione Marche si farà riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 6 del 09/01/2012);
d) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato.
Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali (es. residenze protette, RSA).
Nel caso in cui si è beneficiari del SAD o si frequenta una struttura semi-residenziale gli stessi possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi, il diritto
all’assegno pertanto decorrerà a seguito dell’interruzione del SAD o della frequenza della struttura semiresidenziale, successiva all’approvazione della graduatoria;
e) presentare una certificazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2012, con un valore massimo di:
a) € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;
b) € 25.000,00 in

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari (parente entro il 4° grado e affine entro il 2°), che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

LA DOMANDA deve essere redatta su apposito modello e corredata obbligatoriamente, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:
1. copia del contratto di lavoro, di almeno 25 ore settimanali laddove l’anziano sia privo di una rete familiare di assistenza, e copia dell’ultimo bollettino INPS, in caso di utilizzo di un’assistente familiare;
2. copia dell’ultimo verbale di invalidità civile al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento;
3. dichiarazione relativa le modalità di gestione dell’attività assistenziale erogata nell’arco delle 24 ore (allegato 1);
4. copia di un valido documento di identità del richiedente.
Nella domanda, altresì, a pena di esclusione, va dichiarato l’importo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il valore I.S.E.E., nonché la scadenza del relativo certificato e il C.A.F. da cui è stato
rilasciato, con riferimento al periodo di imposta 2012, in corso di validità.
Per beneficiari che appartengono a nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti presenta il modello Unico per la dichiarazione dei redditi 2013, il richiedente dovrà integrare la documentazione con un’autodichiarazione che attesti il valore dell’ISEE entro e non oltre il 31 luglio 2013, utilizzando il modulo apposito (Allegato 2).
Nel caso di I.S.E.E. calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all’automatica archiviazione della domanda.
Nel caso in cui l’assistente familiare risultasse inserita nello stato di famiglia dell’anziano si darebbe luogo al nucleo familiare estratto di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs.109/98 e art.1 comma 7 del DPCM 221/99 come modificato da DPCM 242/01, e pertanto il reddito dell’assistente va escluso dall’I.S.E.E.

Le domande dovranno pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, presso il Comune di residenza dell’anziano aspirante beneficiario, tassativamente ENTRO IL 7 GIUGNO 2013 tramite consegna a mano (fa fede il timbro di accettazione dell’Ufficio protocollo) oppure inviata a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante) oppure inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Comune di residenza non assume
responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Comune ricevente la domanda individua al proprio interno il responsabile del procedimento per l’istruttoria della stessa.

L’ATS 21 provvede all’archiviazione automatica delle domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti o dichiarazioni mendaci.

N.B. La dichiarazione I.S.E.E., allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Documentazione disponibile:
Bando integrale
Domanda




10 Maggio 2013 alle 21:58 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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