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Corridonia – Samb, vendita dei tagliandi solo nel pomeriggio odierno

di | in: Il Mascalzone Sportivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2013-12-17 – Informiamo i supporters rossoblù che sarà possibile acquistare i tagliandi per l’incontro di domani tra Corridonia e Samb solamente questo pomeriggio, dalle ore 16 alle 19, presso il Samb Style di Via Crispi. I tagliandi saranno in vendita al prezzo di € 10 cadauno.

Per decisione degli organi competenti informiamo che domani i botteghini del campo sportivo di Corridonia rimarranno chiusi quindi l’unico modo per assistere al match e’ quello di acquistare il biglietto in prevendita.

 


Samb – Biagio Nazzaro si giocherà al Riviera ma a porte chiuse.

Sono state comunicate nel tardo pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare disputatesi domenica scorsa e della Commissione Disciplinare Territoriale in merito al ricorso della A.S.D. Sambenedettese contro la squalifica del campo e la disputa del prossimo match casalingo in campo neutro e a porte chiuse.

Il ricorso è stato accettato solo in parte per cui la Sambenedettese potrà disputare il match contro la Biagio Nazzaro al “Riviera delle Palme” ma a porte chiuse. Anche se non lo si evince chiaramente dal comunicato la segreteria del Comitato ha spiegato ai dirigenti rossoblù che la sanzione di giocare il match a “porte chiuse” resta così come resta l’ammenda.

Riportiamo di seguito lo stralcio del comunicato del Comitato Regionale riguardante proprio il verdetto della Commissione sul ricorso:

RECLAMO A.S.D. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/SAMBENEDETTESE CALCIO DELL’8.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 90 dell’11.12.2013)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Sambenedettese Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara da disputarsi a porte chiuse, per il comportamento dei propri sostenitori nel corso della gara, in particolare, nei confronti di un assistente arbitrale.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sambenedettese Calcio deducendo la mancanza di adeguata presenza delle Forze dell’Ordine ed addetti alla sicurezza locali e chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti specifici, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata.

Motivi della decisione

 

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il proposto gravame in quanto, per i fatti ascritti, è stata applicata un’unica complessa sanzione che, come tale, supera il minimo impugnabile di cui all’art. 45 n. 3 del Codice di giustizia sportiva.

Nel merito, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati, peraltro non contestati, nella loro obiettiva gravità.

Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili.

Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze dedotte dalla reclamante, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate ai propri sostenitori, atteso altresì che la gara ebbe il suo regolare svolgimento, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta.

Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori.

Ed invero, il terzo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti.

Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità.

Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie in parte il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sambenedettese Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione nella parte inerente la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, confermando per il resto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo

da www.sambenedettesecalcio.it

 




17 Dicembre 2013 alle 22:38 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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