PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COPIA DI ORDINANZA N. 251 del 29-12-2015
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OGGETTO: |
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 1 GENNAIO 2016 |
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IL SINDACO
Premesso che è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi, tra cui quello compreso a cavallo tra la fine e l’inizio di un nuovo anno;
Considerato:
- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell’uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini o in presenza di animali;
- che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l’osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell’art 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;
- che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;
Dato atto che per
“incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per
sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a
difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano
la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani,
la convivenza civile e la coesione sociale”;
Rilevata altresì la
necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito
urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare
in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura,
rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell’articolo 659 del
Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
Considerato inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria;
Verificato che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell’ambiente urbano;
Rilevato che:
- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato;
- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
Posto che
l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente
non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi
soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità
collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e
delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli
altri e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;
Considerato che:
- sono già in atto le fasi preparatorie
delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell’anno, e che
fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;
- il perdurare della situazione potrebbe
comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la
fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto
di dover intervenire con urgenza;
Atteso che
l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati
infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una
specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini e
della sicurezza pubblica, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia
Locale garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano
nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;
Visti:
- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
- il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.”
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 674 (Getto pericoloso di cose) 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;
- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell’ Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali;
Viste:
- la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/200 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
Considerata la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;
Dato atto che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota trasmessa via PEC il 22.12.2014;
ORDINA
ai fini della tutela
dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché
per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la
convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali
sul proprio territorio
IL DIVIETO
Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici dello sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita - nei giorni 31 dicembre 2015 e 1 gennaio 2016.
AVVERTE CHE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.
INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR MARCHE - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss. mm. ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni).
DISPONE
- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e inserita sul sito internet del Comune di Grottammare;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’URP/Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
- che la presente ordinanza annulli e sostituisca la precedente ordinanza n. 249 del 29.12.2015.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.
Il Sindaco
F.to Enrico Piergallini
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La
presente copia è conforme all’originale.
Addì __________________ IL
SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Angela Piazzolla