San Benedetto del Tronto, 2014-11-15 –
Modifiche al D.lgs n.81/2008 e al Codice dei contratti con la Legge europea.
Il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro CGIL CISL UIL Ascoli Piceno segnala che sulla G.U. del 10 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge europea 2013-bis (Legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”).
La legge introduce alcune modifiche anche al Codice dei contratti (D.Lgs. n.163/2006) riguardanti l’affidamento di incarichi progettuali, l’avvalimento plurimo e i pagamenti della Pubblica Amministrazione.
In particolare:
· (art. 20) viene data la possibilità al tecnico progettista di un’opera di “essere affidatario degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”, ossia di poter partecipare anche alla gara per la realizzazione dell’opera progettata, a condizione che dimostri di non essere venuto a conoscenza di informazioni in fase di progettazione in grado di agevolarlo, falsando la concorrenza
· (art. 21) vengono eliminati i vincoli all’avvalimento plurimo, ossia sarà ammesso l’ausilio di più imprese per ottenere la qualificazione in una determinata categoria di opere per partecipare ad una gara d’appalto (attualmente è previsto l’ausilio di una sola impresa per ogni categoria di qualificazione)
· (art. 24) viene stabilito che il professionista o l’impresa che stipula un contratto con la P.A. deve accettare la clausola per rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di un ritardo nel pagamento da parte della P.A., per cui non avrà diritto ad alcun risarcimento
· La legge, inoltre, (art. 13) apporta modifiche anche al D.Lgs. 81/2008, artt. 28 e 29 relativamente agli adempimenti del datore di lavoro in caso di costituzione di nuova impresa e rielaborazione della valutazione dei rischi.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 25 novembre.
Inail: rimborsi allargati. Ecco cosa cambia per i lavoratori infortunati
Per il corrente anno è previsto un ampliamento dei benefici per l’acquisto dei farmaci da parte dei lavoratori infortunati.
Infatti l’INAIL con una circolare, n. 30/2014, ha aggiornato le regole in materia di rimborsi farmaceutici. La lista dei prodotti rimborsabili è stata ampliata ricomprendendo anche i colliri, le pomate e gli ansiolitici.
Spese che non graveranno più sul lavoratore, il quale potrà chiederne il rimborso anche successivamente all’effettiva guarigione, purché i medicinali siano considerati necessari per migliorare le condizioni psico-fisiche dell’infortunato.
Queste condizioni sono retroattive dal 4 giugno 2014.
Rimborso farmaci: come funziona
Com’è noto il rimborso dei farmaci è in vigore dal 2012 i medicinali in argomento dovranno avere prescrizione medica o scontrino di data non antecedente al 13 novembre di quell’anno.
Non più soggetti al limite del periodo di inabilità al lavoro, i suddetti farmaci saranno valutati dall’INAIL per l’effettivo miglioramento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore.
Come presentare domanda
Il nuovo modulo per gli infortunati che intendessero presentare la domanda è disponibile sul sito dell’Istituto o presso i patronati sindacali di Cgil Cisl Uil.
La richiesta dovrà essere corredata dalle fotocopie delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali intestati al soggetto assicurato.
Sarà l’Inail a valutare la congruità della richiesta, e a emettere un giudizio in merito (positivo o negativo) con comunicazione all’interessato.
Nel caso di documentazione mancante o insufficiente, gli uffici dell’Istituto concederanno 15 giorni di tempo per provvedere in tal senso.
In caso contrario la richiesta sarà automaticamente respinta. Il termine per la prescrizione del diritto al rimborso è decennale, e decorre dalla data presente sullo scontrino.
Per consultare l’elenco completo e aggiornato a tutti i farmaci rimborsabili dall’Inail si rimanda al sito ufficiale.
Il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno