Ascoli Piceno – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Esecutivo contro una sentenza del Tar del Lazio, dell’11 febbraio 2015, che aveva invece giudicato illegittima la riforma dell’Isee nella parte in cui considera nel reddito disponibile anche le pensioni legate a situazioni di disabilità, le indennità di accompagnamento e gli indennizzi Inail.
“Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge nella sentenza – quando dicono che ‘ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”.
Per Francesco Fabiani della UILP “E’ un’importante sentenza che rende giustizia ai disabili ed alle loro famiglie stabilendo che l’indennità di accompagnamento non debba essere valutata come reddito”. I trattamenti assistenziali non sono una remunerazione dello stato di invalidità, come un lavoro, ma un sostegno alla persona con disabilità”.
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