Lo staff della centrale, composta da tre professioniste – Sorrentino, D’Angelo e Simonetti – ha firmato un articolo su Il Sole 24 ore specificando che, in caso di bando, il requisito dell’attività inerente non può essere restrittivo
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – È dello staff della Cuc (Centrale di Committenza dell’Unione) dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto la firma di un articolo uscito il 9 marzo sul “Quotidiano Enti Locali&Pa” de Il Sole 24 ore. Una centrale composta da tre dipendenti – la dottoressa Stefania Sorrentino del Comune di Castignano, l’ingegner Antonella D’Angelo e la dottoressa Susy Simonetti del Comune di Appignano – che non è la prima volta che si distinguono per impegno, competenze e capacità.
“Un grande motivo di orgoglio per l’Unione – ha commentato il presidente Valerio Lucciarini – che ci tengo a sottolineare. Troppo facile, oggi, finire sui giornali come “furbi del Cartellino”, più impegnativo arrivare a firmare un articolo per cui sono previste competenze specifiche e spiccate capacità di analisi e su uno dei più grandi giornali italiani. Queste tre professioniste sono, e lo dico a gran voce, un’eccellenza del nostro territorio”.
La costituzione di un’Unica Centrale di Committenza (Cuc) è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici delle Amministrazioni, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze. L’articolo riportato su Il Sole 24 ore – precisando che sul bando della Cuc il requisito dell’attività inerente non possa essere restrittivo – dà di fatto una risposta alla questione che riguarda l’iscrizione alla Camera di Commercio degli operatori economici per le attività inerenti all’appalto. Le tre professioniste hanno specificato – avvalendosi di sentenze emesse dal Consiglio di Stato – che è la lex specialis (norma speciale) di gara, a dover chiarire all’operatore economico, in modo assolutamente inequivocabile, i requisiti professionali richiesti, senza dare adito a dubbi interpretativi. Ma – continuano sull’articolo – “in caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l’interpretazione che agevoli la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella a che la ostacoli”.
Lo staff della Centrale dell’Unione ha pubblicato un articolo anche sul sito Appalti e Contratti, dal titolo “Nuovo Codice degli appalti Come cambia la valutazione della soglia di anomalia”.