Ordinanza del sindaco su Divieto installazione impianti di rete 5G sul territorio comunale

Ordinanza del sindaco su Divieto installazione impianti di rete 5G sul territorio comunale
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OGGETTO: Divieto di installazione e diffusione sul territorio comunale di nuovi impianti di

SRB per telecomunicazioni con tecnologia 5G.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l’installazione di un nuovi impianti di telefonia mobile, anche con tecnologia 5G;

il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione

dell’informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;

il DPCM 8 luglio 2003 definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m, mentre con l’articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell’arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta a una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;

la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, che si basa su un approccio precauzionale con l’obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute, sia l’innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;

EVIDENZIATO che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Cominicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 89/18/CONS, ha approvato nella riunione del 26.02.2018 con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

PRESO ATTO CHE:

il cosiddetto Principio di Precauzione, spiegato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riporta che: “Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”;

la Legge n. 36/2001 richiede al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e, di concerto con Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Istruzione e ricerca scientifica, lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale; alle Regioni di concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche, indicando che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici;

a causa degli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio (Sentenza n. 500) ha condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un’adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyd’s non ne coprono più il danno;

è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;

altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con

Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

nel 2019 il Ministro dell’Ambiente della regione di Bruxelles (Belgio) ha bloccato la sperimentazione della rete 5G nella regione, fino a quando non sia possibile garantire il rispetto degli standard di emissione che proteggono la salute dei cittadini;

il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e I’ Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

a ottobre 2013 la Regione Basilicata considera elettrosensibilità come malattia rara e la inserisce nell’elenco delle esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

VISTO il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea il quale, affermando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli sociosanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati)

CONSIDERATO CHE:

il 5G è una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche, il che ha due implicazioni ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

proprio per il carattere di novità, tecnologie del genere dovrebbero valutare l’impatto e prendere in considerazione il rischio eventuale attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;

nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali, dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». E qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuole introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, hanno doverosamente fornito una valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti ed ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G, ecc.., oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

RITENUTO pertanto necessario attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica, nonché quelle più complesse dei competenti organismi comunitari e nazionali;

PRESO ATTO di quanto espresso dal tecnico della ditta POLAB Srl (ditta aggiudicataria del servizio di aggiornamento del piano comunale impianti elettromagnetici), in occasione della seduta congiunta della V Commissione consigliare – Lavori Pubblici e Ambiente e IV Commissione consigliare Pianificazione territoriale, nell’ “Incontro ed approfondimento sulla tecnologia 5G” del 28.11.2019 e ribadito con nota email del 6 maggio u.s., circa l’inutilità di intervenire con specifiche ordinanze comunali, per evitare l’installazione della tecnologia 5G, destinate ad essere impugnate e cassate in sede amministrativa, in quanto la realizzazione delle reti di telecomunicazione, essendo considerate opere di urbanizzazione, non può essere denegata senza supporto normativo ed evidenze scientifiche di sicuro pericolo per la salute pubblica;

Richiamata la recente pronuncia del TAR Campania, Sezione Napoli n. 967 del 24 aprile 2020, con la quale pronunciandosi sulla istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) prot. n. 18461/2019 del 14/05/2019 presentata da ILIAD ITALIA S.P.A. e GALATA S.P.A. al Comune di Quarto per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A., ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento autorizzatorio e disponendo l’inibizione dell’effettuazione di ulteriori lavori e dell’eventuale attivazione dei soli nuovi impianti (qualora le necessarie opere risultino completate);

EVIDENZIATO CHE:

il 18 febbraio 2020 il Consiglio Regionale Marche ha approvato la mozione n. 569 concernente: “Sperimentazione 5G e potenziali rischi per l’uomo”, che tra le altre cose recita: “a disporre che l ‘ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta”.

spetta al Sindaco la vigilanza, per quanto di competenza, in ordine alle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale

spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili ed assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della

popolazione;

VALUTATO quanto sopra, e riservata all’Amministrazione l’adozione di ulteriori atti regolamentari;

-Visto il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni e radioelettrici ai sensi della L.R. n. 12/2017: “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. Aggiornamento Mappa delle localizzazioni e del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 70 del 28/09/2019;

-Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

VISTO l’art. 50 comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere nelle more di diverse iniziative istituzionali;

Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti di– APPROVAZIONE.

ORDINA

Il divieto a chiunque dell’installazione e attivazione sul territorio Comunale di impianti di SRB per telecomunicazioni con tecnologia 5G con tecnologie 5G:

– fino alla emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo;

AVVISA

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line.

In relazione al disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/’90, si indica che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, del presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. tribunale amministrativo Regionale delle Marche;

Entro 120 giorni dalla data della pubblicazione, del presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Ascoli Piceno: protocollo.prefap@pec.interno.it

* Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

* Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: agcom@cert.agcom.it

* Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it

* Ministro della Salute: seggen@postacert.sanita.it

* Ministro dello Sviluppo Economico: segreteria.ministro@pec.mise.gov.it

* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

* Ministero dell’Ambiente: segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Ministro dell’Interno: caposegreteria.ministro@interno.it

* Presidente della Regione Marche: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

* ARPAM Dipartimento regionale di Ancona: arpam.diparimentoancona@emarche.it

* ARPAM Dip. Provinciale di Ascoli Piceno: arpam.dipartimentoascoli@emarche.it

* ASUR Marche Area Vasta n. 5: areavasta5.asur@emarche.it

Comando Carabinieri San Benedetto del Tronto: tap24869@pec.carabinieri.it

Ditta POLAB Srl: polabsrl@legalmail.it

Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive del Comune di San Benedetto del Tronto;

Comando di Polizia Municipale del comune di San Benedetto del Tronto, 2020-05-18.

IL SINDACO

Pasqualino Piunti

 

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