Coronavirus, l’Inail chiarisce: esclusione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro e non meccanismo del c.d. bonus-malus

Coronavirus, l’Inail chiarisce: esclusione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro e non meccanismo del c.d. bonus-malus

NUOVA CIRCOLARE INAIL SULLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER COVID-19

DI GUIDO BIANCHINI, ESPERTO UIL DI ASCOLI PICENO SICUREZZA SUL LAVORO

Com’è noto il 15 maggio 2020, con un comunicato stampa, l’INAIL chiariva l’aspetto sull’esclusione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro nel caso in cui un lavoratore contragga in azienda il Covid-19, riconosciuto come infortunio.

Oggi è uscita una nuova circolare di chiarimento con la quale l’Istituto precisa che dagli accertamenti medico-legali sui casi d’infezione, non potranno essere dedotte responsabilità dirette dell’impresa che ha applicato tutti i nuovi protocolli di sicurezza in integrazione a quanto già previsto dal D.lgs. n.81/2008 e smi.

La nuova circolare esplicativa INAIL si rifà all’articolo 42 del D.L. “Cura Italia” e rinsalda i seguenti aspetti:

  • Per accertata infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, l’istituto assicura al lavoratore la tutela prevista dalla legge in caso d’infortunio sul lavoro;
  • Che le prestazioni e le tutele dell’INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
  • Che gli oneri dei predetti eventi infortunistici sono posti a carico dell’INAIL e non gravano invece sulla posizione assicurativa del singolo datore di lavoro (ovvero non opera il meccanismo del c.d. bonus-malus).La circolare di oggi chiarisce inoltre che l’assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, ossia delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida (vedi art.1, comma 14, del D.L. n.33/2020) sarebbe difficile da ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

    Testo integrale della circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

 

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