Terremoto: quasi 4 anni e ancora si naviga a vista

Terremoto: quasi 4 anni e ancora si naviga a vista

Camerino, 2020-05-13 – Riceviamo un comunicato stampa da Donatella Pazzelli e pubblichiamo integralmente

L’ennesimo ritocco alla normativa riguardante gli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 sta per riversare i propri effetti sui terremotati. E’ stata infatti pubblicata pochi giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza n. 670, firmata lo scorso 28 aprile dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, che va a modificare la normativa di novembre 2019 e che deve essere applicata entro il 18 maggio.

Per capire dove siamo e dove andremo bisogna fare una sintetica cronologia dei fatti e dei relativi provvedimenti.

Dunque con il terremoto del 2016 sono stati messi in campo i benefici a favore della popolazione rimasta senza casa, che si sono concretizzati nel contributo autonoma sistemazione (CAS), nel soggiorno nelle strutture ricettive convenzionate (hotel, agriturismi, B&B…) e nelle soluzioni abitative d’emergenza (SAE).

I rubinetti sono rimasti aperti senza limitazioni fino al 19 novembre 2019, quando è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614.

Semplificando il contenuto di tale provvedimento, possiamo dire che, salvo casi espressamente previsti, il 17 febbraio scorso è terminata l’ospitalità delle famiglia terremotate nelle strutture ricettive convenzionate, mentre per coloro che beneficiano del CAS sono state previste delle dichiarazioni al fine di valutare la permanenza dei requisiti per poter continuare a percepire il contributo.

I nuclei familiari in CAS entro il 18 marzo scorso (entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, come previsto) avrebbero dovuto presentare al Comune di appartenenza una dichiarazione rispondendo ad alcune domande, contemplate dalla stessa ordinanza; ciò era previsto anche per i nuclei familiari a cui è stata assegnata una SAE o è stato assegnato un alloggio cd. invenduto, che alla data degli eventi sismici dimoravano stabilmente – in locazione o comodato d’uso – nell’abitazione resa inagibile dal sisma.

Successivamente la dichiarazione è stata estesa anche a coloro che erano proprietari o godevano di un diritto reale sulla casa terremotata e che ora si trovano ad abitare una SAE o un invenduto.

Poi è arrivato il coronavirus e l’Italia si è fermata.

In un altro mio scritto ho avuto modo di sottolineare come fosse necessaria una proroga del termine del 18 marzo per evitare il sovraffollamento negli uffici.

Con una nuova ordinanza del stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la n. 650, il 15 marzo scorso (a soli tre giorni dalla scadenza!) è stato prorogato al 18 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove disposizioni in materia di CAS – SAE – alloggi invenduti.

Con un solo articolo, la 650 ha stabilito che: “Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 è prorogato di sessanta giorni”, quindi sembrerebbe proprio un rinvio sia dei termini e sia dei benefici per tutti.

Mentre ci si avvicina alla scadenza di maggio, il Dipartimento è nuovamente intervenuto con una nuova ordinanza, appunto quella firmata a fine aprile.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio (quindi a meno di 10 giorni dalla scadenza del nuovo termine e in piena fase 2 post-Covid) l’OCDPC 670 rimescola le carte in tavola per i terremotati e per gli uffici che hanno a che fare con la documentazione collegata.

Anche qui un solo articolo che va a sostituire alcune parti dell’ordinanza “madre” 614 del 2019.

Innanzitutto una buona notizia perché viene allargato alle quattro regioni terremotate (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) la possibilità di spostare residenza e domicilio senza perdere il CAS quindi, per fare un esempio pratico, un terremotato di Serravalle di Chienti (Marche) che si trova ad abitare nella vicina località di Colfiorito (Umbria) può continuare a percepire il CAS mentre prima, con la sola previsione del territorio regionale di appartenenza, lo avrebbe perso.

Però a fronte di questa apertura viene deciso di sospendere il CAS a coloro che sono proprietari di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare “che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante”.

Invero questo c’era già a novembre, ma rispetto al precedente disposto scompare la dicitura “in data anteriore agli eventi sismici”. La nuova norma continua, aggiungendo che l’immobile di proprietà non deve stare “nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera”.

Non voglio entrare nel merito se è giusto o meno togliere il contributo a chi è proprietario di altri immobili, le cd. seconde case, perché queste sono valutazioni che spettano al legislatore e a chi controlla i conti pubblici, ma sulla metodologia e sulla tempestività con le quali si vuole raggiungere il risultato ho molto da dire.

Innanzitutto dal 19 novembre 2019 ad oggi tutti i Comuni hanno raccolto la gran parte delle domande presentate dalle famiglie terremotate attraverso appositi questionari, dove si richiedeva espressamente se la famiglia fosse proprietaria “in data anteriore agli eventi sismici”, di una seconda casa.

Tutti hanno risposto a questa di domanda, riferendosi alla situazione presente prima del terremoto, e non al nuovo quesito inserito nell’ordinanza uscita a ridosso della scadenza e dopo sei mesi in cui si è chiesto alla popolazione tutt’altra cosa.

E in più secondo questa nuova normativa il CAS andrebbe tolto alle famiglie che hanno una casa nel comune dove hanno soggiornato o soggiornano in albergo (testualmente: “oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera”).

L’ipotetica seconda casa farebbe quindi perdere il contributo se si trova nello stesso comune dove si abitava, oppure in un comune confinante o – e qui è la novità ultima – nel territorio del comune dove si trova l’hotel che ha ospitato la famiglia. Non dimentichiamo che ci fu un vero e proprio esodo verso la costa in quei mesi di fine anno del 2016 e che il centro di smistamento aperto a Porto Sant’Elpidio decideva la destinazione dei terremotati.

Ribadisco, il mio non è un giudizio sulle scelte, ma una critica feroce sulle modalità e le tempistiche con cui si richiedono certi dati e soprattutto sulla mancanza assoluta di lungimiranza.

Non è possibile che a quasi quattro anni dal sisma non ci sia un progetto complessivo che riguardi la ricostruzione e quanto ad essa collegato – anche in termini di benefici – che si navighi a vista senza una meta precisa da raggiungere, con continue modifiche alla normativa e soprattutto con repentini cambi di rotta in prossimità della scadenza.

Lo Stato ritiene che sia ora di restringere i benefici? E sia, ma non mi pare questo il criterio più logico perché alla fine saranno penalizzate poche famiglie, mentre tante altre situazioni restano in piedi, con grande dispendio di denaro pubblico.

E poi, fateci ricostruire, perché il rientro nelle proprie case resta l’unica soluzione possibile.

 

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