Elezioni e certificazione medica elettori fisicamente impediti

Elezioni e certificazione medica elettori fisicamente impediti

ALLA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

AL SERVIZIO ELETTORALE DEI COMUNI

DEL TERRITORIO ASUR -AREA VASTA 5 :

AI SIGG.RI MEDICI – Abilitati al rilascio certificazioni

AL RESPONSABILE U.R.P. – ASUR AV 5

LORO SEDI

OGGETTO: elezioni regionali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Certificazione medica elettori fisicamente impediti e non deambulanti. Certificazione medica per l’esercizio domiciliare del voto.

In ottemperanza alla normativa vigente (art. 55 e 56 del T.U. 30.3.57 n. 361, art.9 della legge 11.8.91 n. 271 e art. 29 della legge 104/92), si trasmette il quadro riassuntivo del Servizio preposto al rilascio di certificazioni per l’esercizio del voto, riferito ai tre giorni precedenti la data della consultazione elettorale ed ai giorni delle votazioni; in particolare si allega l’elenco e la firma dei medici autorizzati al rilascio di tali certificazioni per il Territorio ed i Presidi Ospedalieri.

Si compiega il modello di certificazione predisposto ai sensi della L. 27/01/2006 n. 22 art. 1 (voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali) e quello ai sensi della legge n. 17 del 05/02/2003 (elettori fisicamente impediti), cui dovrà essere apposta l’intestazione della U.O. certificante.

Gli elettori potranno recarsi nelle sedi indicate nel quadro riassuntivo.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 D.P.R. 16/05/60 n. 570 e dell’art. 55 D.P.R. 30/03/57 n. 361, solo i “ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”, hanno facoltà di esercitare il diritto elettorale con l’aiuto di altro elettore; NON rientrano in tale diritto, pertanto, coloro che sono affetti da deterioramento mentale (malattie di Alzheimer, demenza in genere), gravi disturbi psichici, ecc.

Ai sensi dell’art. 1 della legge 15/01/91 n. 15 solo in caso di “impossibilità di deambulazione o di capacità gravemente ridotta di deambulazione” l’elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto in sedi esenti da barriere architettoniche.

Si specifica, infine, che ai sensi della legge n. 22 del 27/01/2006, solo gli elettori affetti da “una grave infermità a causa della quale si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ed impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione” possono esprimere il voto presso la propria abitazione, previa richiesta da far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

I medici abilitati dovranno in questi casi procedere a visita domiciliare al fine di certificare la sussistenza o meno dei requisiti sopra indicati, utilizzando il modulo che si allega alla presente.

Non rientrano in tale fattispecie gli elettori affetti da infermità derivante da infezione da Covid-19, cui è dedicato un percorso specifico on line1 ai sensi del DL n. 103 del 14.08.2020 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 39/2020.

Onde evitare disguidi durante il giorno delle elezioni, è opportuno che le SS.LL. diffondano tale comunicazione, affinché i soggetti interessati possano preventivamente munirsi delle suddette certificazioni.

Per eventuali chiarimenti in merito, le SS.LL. potranno fare riferimento all’U.O.C di Medicina Legale nelle sedi di:

– Ascoli Piceno, al numero telefonico 0736-358027 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Fax 0736 35909.

– San Benedetto del Tronto – (Piazza Nardone – Galleria Nardone San Benedetto del Tronto. Tel. 0735 793681/674).

Il Direttore di Area Vasta 5

Dott. Cesare Milani

 

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