INFORTUNI SUL LAVORO MORTALI GRAVI, AGGIORNATA L’UNA TANTUM PER GLI EVENTI AVVENUTI NEL 2020
Di GUIDO BIANCHINI ESPERTO UIL ASCOLI PICENO SICUREZZA SUL LAVORO
Aumenta, minimamente, l’indennità «una tantum» a favore dei familiari di vittime sul lavoro. Il Ministero del Lavoro, infatti, ha definito, con DM n.84/2020, i nuovi importi, per gli aventi diritto, per il corrente anno, che salgono da un minimo di 4.000 euro a 15.500 euro.
È una prestazione economica, una tantum, per i superstiti delle vittime sul lavoro: coniuge e figli e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle.
E’ corrisposta per eventi funesti accaduti dopo il 1° gennaio 2007, che abbiano coinvolto i lavoratori assicurati all’Inail, ai sensi del D.lgs. n.81/2008.
Vale anche per i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.
Sono esclusi gli infortuni antecedenti al 1° gennaio 2007, con decesso del lavoratore successivo a tale data e le malattie professionali.
L’una tantum è erogata entro 30 giorni dall’accertamento sommario, procedura svolta congiuntamente da Ministero del lavoro e dall’Inail.
Specifiche declinazioni sono definite per la presentazione della domanda e i suoi contenuti.
Si ricorda che l’importo è fissato annualmente con DM del Ministero del Lavoro varia secondo il numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo; gli importi sono ripartiti in parti uguali tra gli aventi diritto.
Sono esenti da imposizione fiscale e sono cumulabili con gli altri benefici spettanti eventualmente riconosciuti da altre disposizioni normative.
Con il DM in narrativa, il Ministero ha stabilito gli importi della prestazione per morte da grave infortunio sul lavoro verificatosi tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2020.
Gli importi sono aggiornati e rivisti in virtù dello stanziamento di 6.914.177 euro (4.479.421 euro nell’anno 2019 e 3.995.241 euro nell’anno 2018).
I valori come detto vanno da un minimo di 4.000 euro a un max di 15.500 euro.