Coronavirus, nuova ordinanza di Acquaroli per contenere il contagio

Coronavirus, nuova ordinanza di Acquaroli per contenere il contagio
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lunedì 2 novembre 2020  21:06

Coronavirus Marche: nuova ordinanza del presidente Acquaroli n. 41 del 02/11/2020

Coronavirus Marche: nuova ordinanza del presidente Acquaroli n. 41 del 02/11/2020

In vigore dal 4 novembre al 4 dicembre incluso, l’ordinanza prevede la didattica a distanza al 100% nelle Università e per la formazione professionale, il 50% della capienza consentita nei mezzi del TPL. Il ritiro dei tesserini di caccia, in scadenza in questi giorni, si potrà fare on line.

Le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati. È questo il principale motivo che ha indotto il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ad adottare nuove misure di contenimento attraverso un’ordinanza, la n. 41, che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 4 novembre fino al 4 dicembre.

“L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contenimento già prese –ha affermato il Presidente Acquaroli – per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini marchigiani e cercare di evitare chiusure più limitanti per tutti. Le Marche sono per ora sotto controllo secondo i parametri previsti dall’ISS, ma non possiamo permettere che si alzi l’indice di rischio. Per questo stiamo monitorando ora per ora la situazione e non è escluso che nei prossimi giorni si interverrà ulteriormente. Sono sicuro che la responsabilità e la maturità dei marchigiani faranno la differenza nella lotta al coronavirus, in questo momento e nelle prossime settimane che saranno cruciali e ci vedranno a valutare l’eventualità di altri provvedimenti”.

Consulta il testo integrale dell’ordinanza

Ecco in dettaglio le disposizioni:

Attività didattiche delle Università

La didattica e le attività curriculari, comprese quelle di verifica (esami di profitto e verifiche intermedie), delle Università dovranno svolgersi con modalità a distanza al 100 per cento rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione. Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti e sono fatte salve le specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

 

Formazione professionale

Le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà adottano, per i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) anche in modalità duale finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, la didattica digitale integrata al 100 per cento delle attività con la possibilità di svolgere in presenza le attività pratiche, laboratoriali, le verifiche scritte e gli esami finali. É in ogni caso garantita la frequenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con difficoltà di collegamento telematico dal proprio domicilio.

I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere di seguito elencati:

  • percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (IFTS e ITS);
  • percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente· percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
  • percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
  • percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  • percorsi di formazione linguistica e musicale;

adeguano la propria didattica a quanto previsto dal presente articolo. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche, laboratoriali, le verifiche scritte e gli esami finali.

Queste disposizioni non si applicano per le attività formative che possono essere svolte in forma individuale tra docente e discente.

 

Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Ogni variazione sull’organizzazione della eventuale didattica in presenza, delle entrate e delle uscite da scuola, inerenti orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente concertata con i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale. Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto. Si richiamano i gestori del servizio del TPL ad un puntuale rispetto delle misure di sanificazione indicate nell’allegato 5 al DPCM del 13 ottobre 2020.

 

Deroga consegna tesserini riepilogativi relativi al prelievo in deroga delle specie storno

La “restituzione” delle schede riepilogative contenute nel tesserino venatorio regionale, relative al prelievo venatorio in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2020, agli Ambiti territoriali di Caccia da parte dei cacciatori abilitati, da svolgere in data 6 novembre 2020, come già previsto dalla DGR 834 del 29 giugno 2020, dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica (scansione/immagine) o a mezzo FAX ai recapiti dell’ATC competente. La trasmissione potrà essere realizzata anche da soggetti terzi. Ugualmente, la restituzione delle schede riepilogative per il prelievo venatorio in deroga delle specie Colombo di città (Columba livia forma domestica) e Tortora dal collare (Streptotelia decaocto) per l’anno 2020, agli Ambiti territoriali di Caccia da parte dei cacciatori abilitati, da svolgere in data 4 dicembre 2020, dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 400,00.

Consulta il testo integrale dell’ordinanza

 

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