dalla Cna Picena

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Cna Picena informa, 23 aprile 2021. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge-aprile 2021)

Ascoli Piceno – Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Entrata in vigore 23 aprile 2021.

Proroga dello stato d’emergenza. Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020.

Certificazioni verdi. Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Spostamenti. Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Zone gialle. Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure previste a cui si aggiungono quelle introdotte dal presente decreto. Quindi i centri commerciali rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi (tranne per i servizi di prima necessità farmacie, generi alimentari, tabacchi etc.)

Attività dei servizi di ristorazione. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e dei limiti orari agli spostamenti in vigore, cioè dalle 05.00 alle 22.00. Per spazi all’aperto si intende: giardini, terrazze, plateatici, dehors.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile fino a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Laddove le attività di ristorazione non dispongano di spazi all’aperto si può concertare con le varie amministrazioni comunali la possibilità di concedere limitatamente al periodo di efficacia del decreto, spazi all’aperto con agevolazione per la TOSAP.

Attività di mensa e catering continuativo. Per analogia il servizio può svolgersi se all’aperto. Dato che però è una facoltà disposta dalla Prefettura, si può richiedere alla Prefettura di competenze se può continuare a svolgersi all’interno dei locali. Ricordiamo che stiamo parlando di le attività in questione possono essere svolte, nel rispetto della legislazione vigente in tema di attività produttive, anche da quei pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell’erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti

Fiere, convegni e congressi. Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

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