dall’Inail

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NOTIZIE INAIL
1)     Articolo 18 (Rinnovo degli interventi) – Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.
2)     Indennità Covid marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi: riesami istanze.

 

DI GUIDO BIANCHINI PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE INAIL ASCOLI PICENO

1)     L’lnail con la Circolare n. 7, del 28 gennaio 2022, operativa dal 1°luglio,
autorizza il rinnovo degli interventi al verificarsi di una delle condizioni descritte nell’articolo 18 del Nuovo “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”.

Gli interventi riguardano:

  1. a)modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza dell’intervento ai fini del mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
  2. b)cambio di residenza per cause indipendenti dalla volontà dell’infortunato/tecnopatico (ad es. sfratto, trasferimento della sede di lavoro, ecc.) o sopraggiunte esigenze personali e familiari che rendono necessario il cambio dell’unità immobiliare;
  3. c)scadenza dei termini minimi di rinnovo del dispositivo, se previsti dalla circolare applicativa del Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
  4. d)rottura accidentale o usura cui consegue l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica della riparazione del dispositivo;
  5. e)innovazioni tecnologiche che rendono disponibili dispositivi giudicati dall’istituto necessari per garantire un maggior livello di autonomia aII’infortunato/tecnopatico;
  6. f)smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di polizia giudiziaria.

2)     Indennità Covid marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi: riesami istanze.

L’INPS, con messaggio n. 2576, del 27 giugno 2022, ha fornito le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi che hanno richiesto il trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, per aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, a partire dal 27 giugno 2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva).

 

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