INAIL Assegno di incollocabilita’
L’importo dell’assegno di incollocabilità rivalutato al 2023 è di € 290,11. L’assegno è erogato mensilmente agli invalidi per infortunio o malattia professionale che, per effetto dell’invalidità, si trovino nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche con adattamento del posto di lavoro o di mansione.
– Per avere diritto all’assegno di incollocabilità, l’invalido deve i seguenti requisiti:
– Avere una età non superiore ai 65 anni;
– Un grado di invalidità permanente non inferiore al 34%;
L’assegno di incollocabilità è erogato mensilmente, e l’importo varia in base al grado di invalidità.
È cumulabile con altre prestazioni previdenziali, assistenziali e previdenziali, come la pensione, l’assegno sociale, l’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.
Per chiedere l’assegno di incollocabilità, l’invalido deve presentare domanda all’INAIL, allegando la documentazione sanitaria che attesta il grado di invalidità e la sua inabilità al lavoro.
La domanda può essere presentata online, tramite il sito web dell’INAIL, oppure in forma cartacea, presso una sede dell’INAIL.
L’assegno di incollocabilità è una prestazione importante per gli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di lavorare. L’assegno consente agli invalidi di avere un reddito mensile che li aiuti a far fronte alle spese quotidiane.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV nazionale) dell’INAIL ha approvato il Conto Consuntivo 2022 con un attivo di oltre 2,5 miliardi di euro.
Il CIV ritiene che queste risorse debbano essere reinvestito per migliorare le prestazioni istituzionali per le imprese e i lavoratori.
Ha altresì formulato alcune osservazioni sugli investimenti per la prevenzione e le prestazioni per gli assistiti.
Con l’approvazione del bilancio è confermata la sostenibilità degli obiettivi strategici dell’INAIL, sia per la ricerca e la prevenzione che per l’implementazione dei livelli delle prestazioni erogate a favore dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici.
Le entrate per premi assicurativi sono aumentate grazie alla crescita economica post-Covid, determinando un rilevante avanzo economico. Tuttavia, c’è uno squilibrio tra gli oneri assicurativi a carico del sistema produttivo e la spesa dell’INAIL per attività di prevenzione dei rischi professionali, riabilitazione e reinserimento e prestazioni a beneficio dei lavoratori.
L’INAIL ha disponibilità liquide per oltre 37 miliardi di euro che devono essere investite in prevenzione a favore di imprese e lavoratori, ferma restando la garanzia delle riserve tecniche.
Il CIV riafferma la necessità di superare le limitazioni normative e gestionali che impediscono all’INAIL di utilizzare tutte le risorse allocate nel Bilancio per le proprie attività istituzionali.
Il CIV richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare le iniziative di sostegno alle imprese che investono in prevenzione per consentire di spendere effettivamente ed efficacemente tutti gli stanziamenti allocati in Bilancio.
Più aziende sono coinvolte nella prevenzione, più alta è la possibilità di ridurre il rischio infortuni con un beneficio per le persone e un impatto positivo sulla solidità delle imprese. L’avanzo di bilancio non sempre è sinonimo di virtuosità, ma può manifestare una criticità sottovalutata.
DI GUIDO BIANCHINI PRESIDENTE COMITATO INAIL ASCOLI PICENO 23/08/2023
RIVALUTAZIONE SUPER PER LE RENDITE INAIL
Con due decreti del Ministero del Lavoro, dal 1° luglio, salgono dell’8,1% le prestazioni per infortuni e malattie professionali nei settori industria, marittimo e agricoltura; ciò a seguito delle delibere dell’Inail n.88/2023 e n.89/2023.
Com’è noto il sistema di rivalutazione delle prestazioni dell’Inail prevede due criteri:
Il primo annuale, a partire dal 1° luglio, e si basa sull’indice d’inflazione Istat;
il secondo si applica, includendo il primo, se e nell’anno in cui si verifica una variazione retributiva non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione.
Per l’anno 2023 non c’è stata la predetta variazione retributiva minima; pertanto, si applica il primo criterio e la rivalutazione avviene al tasso fissato dall’Istat, quale variazione tra il 2022 e il 2021, pari all’8,1%.
La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e fissa a 91,53 euro (84,67 fino al 30 giugno) la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua.
Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minino, dal 1° luglio diventano in misura annua 35.696,70 euro (33.021,30 fino al 30 giugno) e 19.221,30 euro (17.780,70 fino al 30 giugno).
Nel settore marittimo, la retribuzione massima annua sale a 51.403,25 euro (47.550,67 fino al 30 giugno) per comandanti e capi macchinisti; a 43.549,97 euro (40.285,99 fino al 30 giugno) per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 39.623,34 euro (36.653,64 fino al 30 giugno) per gli altri ufficiali.
Una tantum (assegno funerario). La prestazione viene erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L’importo, dal 1° luglio, sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro.
Assegno continuativo. Spetta ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65%; per infortuni verificatisi e per malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile.
Assistenza personale. L’assegno integra una rendita già percepita dall’Inail e spetta in caso d’invalidità che richieda un’assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all’assegno). L’importo, dal 1° luglio, sale da 585,51 a 632,94 euro.
A partire dal 1° luglio 2023, l’importo spettante per i settori dell’industria e della navigazione è calcolato secondo i seguenti parametri:
| Grado di inabilità | Importi mensili |
| dal 50 al 59 per cento | 355,14 euro |
| dal 60 al 79 per cento | 498,27 euro |
| dall’80 all’89% per cento | 925,12 euro |
| dal 90 al 100 per cento | 1.425,28 euro |
| 100 per cento + a.p.c | 2.059,02 euro |
Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, invece, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
| Grado di inabilità | Importi mensili |
| dal 50 al 59 per cento | 444,83 euro |
| dal 60 al 79 per cento | 620,74 euro |
| dall’80 all’89 per cento | 1.065,70 euro |
| dal 90 al 100 per cento | 1.510,28 euro |
| 100 per cento + a.p.c | 2.143,55 euro |
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo dei decreti n. 88 e n. 89 del Ministero del Lavoro.
Sisma 24 agosto 2016 comunicato cocopro Inail Ascoli Piceno
Guido Bianchini presidente comitato provinciale Inail di Ascoli Piceno






























