SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza pubblicata il 5/09/2024 (RGN 2118/2019 – N.S. 3088/2024, NRG 23850/2024) ha espresso alcuni concetti sulla attività del RLS:
· Premesso che viene utilizzato impropriamente il termine di “responsabile dei lavoratori per la sicurezza” in difformità della norma (D.lgs. n.81/2008 e smi) che recita in modo lapalissiano “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Forse è un errore materiale di battitura.
· La suprema Corte richiama il principio normativo secondo il quale l’RLS “non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali“, anche con riferimento al diritto di “critica” da parte dell’RLS.
Questa è una enunciazione importante, con l’augurio che i rapporti fra aziende e RLS siano sempre ispirati ai principi di partecipazione, correttezza e collaborazione.
In questo quadro è opportuno rammentare l’importanza del ruolo degli Organismi Paritetici previsti dal citato D.lgs. n.81/2008 che “sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti“. 12/09/2024
DI GUIDO BIANCHINI MEMBRO DEL COMITATO NAZIONALE UIL COCOPRO INAIL