Il DDL LAVORO 2024 E GLI ASPETTI INFORTUNISTICI, PREVIDENZIALI E QUELLI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Il DDL LAVORO 2024 E GLI ASPETTI INFORTUNISTICI, PREVIDENZIALI E QUELLI PER I DIPENDENTI PUBBLICI
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Tra le 34 disposizioni previste nel testo del DDL Lavoro, ci sono diversi aspetti che toccano quelli infortunistici, previdenziali e dei dipendenti pubblici.
Qui l’analisi riguarda solo l’area infortunistica.

 

 

LE NOVITÀ SULLE TUTELE ANTINFORTUNISTICHE
Le disposizioni vanno dall’art. 2 all’art. 5 del DDL: in caso di approvazione interverrebbero solo su alcune norme che coinvolgono l’INAIL, lavoratori e aziende. L’art. 2 e l’art. 4, ipotizzano nuove modalità sui ricorsi circa l’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le prestazioni dell’assicurazione contro i domestici. Per una semplificazione e il decentramento delle vigenti procedure di ricorso, si delibera che i ricorsi relativi alla classificazione delle lavorazioni e all’inquadramento nelle gestioni tariffarie, da presentarsi esclusivamente in via telematica, non andranno più rivolti al C.d.A. dell’INAIL, ma alle Direzioni regionali e alle Direzioni delle province autonome dell’Istituto. Queste saranno, inoltre, gli organismi deputati a ricevere e decidere i ricorsi sull’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, oggi attribuiti alle sedi territoriali. Nella ottica di semplificazione e decentramento delle procedure l’art. 4, prevede che la competenza sui ricorsi amministrativi delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, il passaggio dei compiti dal Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito presso l’INAIL, alle sedi territoriali dell’INAIL dove è stato emesso il provvedimento da impugnare. Sono ridotti i termini per la presentazione di tali ricorsi amministrativi, e quelli per adire, in fase successiva, l’autorità giudiziaria. L’art. 3, prevede che l’INAIL potrà recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari per il periodo successivo al decesso di questi ultimi. È una possibilità già prevista dall’INPS circa le somme indebitamente versate nei confronti degli aventi diritto; si tratta quindi di una estensione all’INAIL, da modulare in raccordo con gli istituti bancari interessati. L’art. 5 prevede che in caso di approvazione della nuova norma sopra riportata, l’INPS sarà tenuta a comunicare all’INAIL i decessi giunti all’Istituto da parte dei medici necroscopi, con modalità da definire. L’obiettivo è quello di attuare una sospensione immediata delle prestazioni erogate ai soggetti deceduti. Bianchini Osservazioni Conclusive Le misure presentate sembrano più spot senza una visione organica. Certamente affiora un modesto tentativo di snellimento burocratico (vedi i ricorsi amministrativi sui provvedimenti degli enti previdenziali). DI GUIDO BIANCHINI MEMBRO DEL COMITATO NAZIONALE UIL COCOPRO INAIL

 

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