L’Inail ha pubblicato, il 5 dicembre 2024, le istruzioni operative per rispondere ad alcuni quesiti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio.
Le osservazioni dell’INAIL:
L’Istituto è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio e salvo quanto dispongono gli artt. 72 (riguardante la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l’indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli) e 88 (ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura), le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 11, c. 5-bis, del D.lgs. n.81/2008 ha disposto il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie (DPR n. 1124/65, e SMI) che l’INAIL può provvedere con servizi pubblici e privati, in accordo con le regioni interessate.
Quindi, agli studenti, in analogia a tutti i lavoratori tutelati dall’Istituto, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
La norma riguarda sia gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), sia gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, poiché il D.lgs. n. 81/2015 ha introdotto, con l’art. 41, c. 3, il sistema duale con l’operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione clinica, caso frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.
Inail 5 dicembre 2024, l’istruzione operativa del 20 novembre 2024
di Guido Bianchini past President Cocopro Inail Ascoli Piceno