SOCI ASD E SSD: NO ALL’OBBLIGO INAIL SE MANCA IL CONTRATTO

SOCI ASD E SSD: NO ALL’OBBLIGO INAIL SE MANCA IL CONTRATTO
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L’INAIL ha chiarito, con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025, che i soci di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non sono soggetti all’obbligo assicurativo se non esiste un contratto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato il lavoro sportivo. Secondo l’articolo 34 di questo decreto, l’obbligo assicurativo INAIL riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati e i collaboratori con contratto formale. Quindi il semplice vincolo associativo non è sufficiente per far scattare la tutela assicurativa. L’INAIL ha inoltre precisato che non si applica la norma generale dell’art. comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965, che include nell’assicurazione anche i soci che prestano attività manuale o non manuale.
Attività escluse dall’obbligo INAIL
Secondo la circolare INAIL, le seguenti attività svolte dai soci di ASD e SSD non comportano obbligo assicurativo, se non accompagnate da un contratto di lavoro:
·        Istruttore sportivo (allenatore, preparatore atletico)
·        Attività amministrativa e gestionale (front office, accoglienza clienti, gestione pagamenti)
·        Partecipazione alla vita associativa senza compenso o contratto formale2.
Questa esclusione si basa sul principio di tassatività delle previsioni assicurative, che impedisce interpretazioni estensive non previste dal legislatore.
COMMENTO DI BIANCHINI: “L’Istituto ha ribadito che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applica solo ai lavoratori subordinati e ai collaboratori con contratto. I soci di ASD e SSD che svolgono attività sportiva o amministrativa senza un rapporto di lavoro formale non rientrano nell’obbligo assicurativo. Questo chiarimento è fondamentale per distinguere tra attività sportiva volontaria e lavoro subordinato”. 22 maggio 2025
DI GUIDO BIANCHINI PAST PRESIDENT COCOPRO INAIL ASCOLI PICENO
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