INAIL CONFERMA LA RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE SENZA INFORTUNI: UN RICONOSCIMENTO ALLA PREVENZIONE OPERATIVA
Nel quadro delle politiche di incentivazione alla sicurezza sul lavoro, l’INAIL ha confermato per l’anno 2025 la riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio 2023–2024. La misura, stabilita dal decreto interministeriale del 22 settembre 2025, prevede una riduzione pari al 5,07%, applicabile al premio di regolazione nell’ autoliquidazione 2025/2026.
Questa agevolazione non è automatica: è riservata alle imprese che abbiano già richiesto la riduzione nella precedente autoliquidazione 2024/2025, barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni. Oltre all’assenza di infortuni, è necessario il rispetto della regolarità contributiva e degli obblighi normativi in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008). La misura rappresenta un segnale concreto: premia chi ha saputo coniugare produttività e prevenzione, chi ha investito in ambienti di lavoro sicuri, stabili, rispettosi delle persone. È un riconoscimento che va oltre il dato tecnico, e che merita di essere valorizzato come leva culturale e operativa.
COMMENTO DI GUIDO BIANCHINI: “La riduzione INAIL per le imprese artigiane senza infortuni non è solo uno sconto: è un riconoscimento concreto a chi ha scelto la sicurezza come valore quotidiano. In un settore dove il rischio è parte del lavoro, non avere infortuni significa aver investito con responsabilità: nella formazione, nella prevenzione, nel rispetto delle persone. Questa misura premia chi ha costruito ambienti sicuri e stabili, e ci invita a raccontare la sicurezza non come obbligo, ma come cultura condivisa. Ogni impresa che riceve questa riduzione è un esempio da seguire. È un modello che deve essere valorizzato, diffuso, farne modello.
DURC DI CONGRUITÀ: VALE ANCHE PER LE IMPRESE NON EDILI NEI CANTIERI
Con l’Interpello n. 4/2025, il Ministero del Lavoro chiarisce che anche le imprese non edili – come quelle impiantistiche o tecnologiche – devono richiedere il DURC di congruità quando eseguono lavori edili in cantiere.
Cosa significa in pratica
· Se un’impresa realizza lavori edili, anche se non applica il CCNL Edilizia, deve ottenere il DURC di congruità per quelle attività.
· Non serve iscriversi alla Cassa Edile se l’impresa non è del settore edile: basta il DURC per le sole parti edili.
· Le attività non edili (forniture, installazioni, ecc.) non rientrano nel calcolo della congruità.
· Le Casse Edili devono rilasciare il DURC anche a queste imprese, addebitando solo il costo del servizio.
Impatti per imprese e sicurezza
· Serve distinguere chiaramente tra lavori edili e non edili all’interno dello stesso appalto.
· Le imprese devono tracciare la manodopera impiegata nei lavori edili.
· I professionisti della sicurezza (RSPP, HSE, consulenti) dovranno aggiornare le procedure per includere la verifica del DURC di congruità.
Commento di Guido Bianchini: «È un chiarimento atteso: semplifica per le imprese non edili, ma rafforza la responsabilità nella gestione della manodopera. Serve precisione operativa e comunicativa, soprattutto nei cantieri misti.»
Per info Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025.
SEMINARIO SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 31 OTTOBRE 2025, PALA RIVIERA ORE 13.30 – PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE 300 PERSONE INTERESSATE!



























