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Il Regolamento di Sicurezza (RdS) di un sito di Risonanza Magnetica (RM) è il documento di riferimento per la gestione delle attività all’interno del medesimo, alla luce degli specifici rischi in esso presenti. Il RdS è anche prodromico alla “valutazione del rischio” da espletare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e va redatto, ciascuno per quanto di propria competenza, dall’Esperto Responsabile (ER) per la sicurezza e dal Medico Responsabile (MR) dell’impianto RM, figure formalmente incaricate dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia (art. 2 del D.M. 29-11-1985, Allegati I e IV del D.M. 02-08-1991). I contenuti del Regolamento di Sicurezza sono determinati dall’applicazione di quanto previsto dagli Allegati I e IV del D.M. 02-08-1991, i quali sono stati successivamente definiti quali “standard” di sicurezza dall’art. 2 del D.P.R. 08-08-1994 n. 542.
Per tutti gli operatori autorizzati all’acceso al sito RM, il RdS deve rappresentare lo strumento operativo finalizzato alla definizione delle regole da rispettare per la minimizzazione dei potenziali scenari di rischio.
Competenza: Dipartimento Igiene del Lavoro

Klikka il Link: Standard di sicurezza in Risonanza Magnetica:
Il Regolamento di Sicurezza

Il Regolamento di Sicurezza (RdS) di un sito di Risonanza Magnetica (RM) è il documento di riferimento per la gestione delle attività all’interno del medesimo, alla luce degli specifici rischi in esso presenti. Il RdS è anche prodromico alla “valutazione del rischio” da espletare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e va redatto, ciascuno per quanto di propria competenza, dall’Esperto Responsabile (ER) per la sicurezza e dal Medico Responsabile (MR) dell’impianto RM, figure formalmente incaricate dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia (art. 2 del D.M. 29-11-1985, Allegati I e IV del D.M. 02-08-1991). I contenuti del Regolamento di Sicurezza sono determinati dall’applicazione di quanto previsto dagli Allegati I e IV del D.M. 02-08-1991, i quali sono stati successivamente definiti quali “standard” di sicurezza dall’art. 2 del D.P.R. 08-08-1994 n. 542.
Per tutti gli operatori autorizzati all’acceso al sito RM, il RdS deve rappresentare lo strumento operativo finalizzato alla definizione delle regole da rispettare per la minimizzazione dei potenziali scenari di rischio.
Competenza: Dipartimento Igiene del Lavoro

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Il Regolamento di Sicurezza




16 Gennaio 2010 alle 0:12 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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