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Giancarlo D’Anna: “Prevenire il randagismo, regole e divieti per gli animali da affezione”

di | in: Cronaca e Attualità, Oblò: Spunti, Appunti e Contrappunti

Giancarlo D’Anna

Tra gli altri provvedimenti il divieto dell’utilizzo della catena per i cani.

 

ANCONA – Primo firmatario Giancarlo D’Anna, è stata presentata la scorsa settimana una proposta di legge “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.

La proposta modifica l’attuale Legge regionale 20 gennaio 1997 n.10 e nasce dall’esigenza di definire nel dettaglio i doveri e gli obblighi dei proprietari/detentori di animali da affezione.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, resa esecutiva in Italia dall’art.2 della Legge 201/2010,  ratificata il 19/4/2011 ed entrata in vigore, in Italia, dal 1/11/2011, nelle premesse mette in evidenza chel’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi e pone l’accento sui particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia.

Sempre nelle parte introduttiva, gli estensori della Convenzione sottolineano la necessità di una norma comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia.

Tale obiettivo è quanto mai auspicabile in considerazione del grandissimo numero di famiglie che ospita in Italia almeno un animale domestico.

Infatti, secondo un’indagine Ipsos condotta su un campione significativo di 1000 intervistati, in Italia il 42% dei cittadini possiede almeno un animale da compagnia.

Tra i suoi principi fondamentali la Convenzione europea pone il divieto di abbandonare o causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.

Inoltre, chiunque tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno modificare ed integrare la vigente Legge regionale 20 gennaio 1997 n.10, adeguandola alle dettagliate indicazioni della sopracitata Convenzione Europea anche alla luce delle importanti competenze in materia delle Regioni e degli Enti locali.

La presente Proposta di Legge è composta di due articoli:

Art 4bis. (Obblighi e divieti per proprietari o detentori di animali da affezione)

1. I proprietari o detentori di un animale da affezione sono responsabili della sua salute e del suo benessere e devono fornire allo stesso cure ed attenzioni adeguate, tenendo in considerazione i suoi bisogni fisiologici ed etologici legati all’età, al sesso, alla specie e alla razza.

2. In particolare il proprietario o detentore di animali da affezione è tenuto:

  1. a garantire all’animale la giusta quantità e qualità di cibo ed acqua e la facile accessibilità agli stessi ;
  2. a consentire all’animale un’adeguata possibilità di esercizio fisico, ferme restando le precauzioni atte ad impedirne la fuga e a garantire la tutela di terzi;
  3. a garantire all’animale un ricovero che abbia requisiti minimi strutturali previsti per i canili e gattili autorizzati nel territorio regionale;
  4. ad assicurare la regolare pulizia degli spazi che ospitano l’animale;
  5. a garantire agli animali da affezione adibiti alla riproduzione cure adeguate alle specifiche caratteristiche fisiologiche e comportamentali in modo da non mettere a rischio la salute ed il benessere della progenie e della femmina gravida o allattante.

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato:

  1. causare agli stessi dolore, sofferenza, o organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che possano comunque compromettere la salute psico-fisica dell’animale;
  2. addestrare un animale con metodi che possano danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causino ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili;
  3. fatte salve eventuali violazioni che comportino sanzioni di natura penale, è sempre vietato far indossare ad animali collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici o altri strumenti coercitivi che cagionino sofferenze o stress agli animali stessi;
  4. l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare ad eccezione che per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza;
  5. effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    a) il taglio della coda;
    b) il taglio delle orecchie;
    c) la recisione delle corde vocali;
    d) l’esportazione delle unghie e dei denti;
  6. allontanare dalla madre i cuccioli al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante;
  7. offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio nell’ambito di attività commerciali, di giochi o spettacoli nonché esporre gli stessi come attrazione o richiamo in luoghi o ambienti pubblici.

  8. Art 4 ter. (Obblighi e divieti per proprietari o detentori di volatili, pesci ornamentali e animali da acquario)
  9. 1. Il proprietario o il detentore a qualunque titolo di volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie adeguate per il volo.
  10. 2. È vietato amputare ai volatili ali o altri arti salvo che per ragioni di salute. In tal caso l’intervento deve sempre essere eseguito da un veterinario
  11. 3. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti da proprietari o detentori a qualsiasi titolo, in vasche di dimensioni adeguate alle esigenze della specie con quantità di acqua, ossigeno e temperatura idonei.
  12. Sono esclusi dall’applicazione del presente comma i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano.”

 




18 Maggio 2013 alle 10:40 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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