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Telelavoro e sicurezza

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Inps

Telelavoro e sicurezza dipendenti Inps

Da Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di Cgil Cisl Uil di Ascoli Piceno.

Si segnala in materia di telelavoro che l’Accordo nazionale, sottoscritto il 14 dicembre 2007, tra INPS e Cgil Cisl Uil è stato rinnovato il 15 ottobre 2014.

Il nuovo accordo indica la procedura da seguire per la realizzazione del telelavoro domiciliare e satellitare.

Il Piano di sviluppo, dei Direttori Regionali e centrali interessati, dovrà illustrare le aree geografiche e/o le aree dirigenziali interessate, le attività telelavorabili, le postazioni attivabili per ciascuna struttura territoriale e/o Area dirigenziale (nel limite max del 5% del personale assegnato a ciascuna di esse), le tipologie professionali, il numero previsto di unità lavorative coinvolte distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento.

Il piano per il telelavoro durerà tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e tra i 12 e i 24 mesi nel caso del satellitare.

La Circolare Inps, del 27 febbraio 2015, n. 52 (Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare), illustrata i contenuti con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione.

Sono state individuate le attività interessate, le modalità di attivazione del telelavoro, l’accesso, l’obbligo sulla privacty, gli standards qualitativi e quantitativi della prestazione e gli aspetti sulla prevenzione e la protezione per la sicurezza del telelavoratore.

Si ricorda che l’art. 3, c. 10, del D.lgs n.81/2008 stabilisce che tutti i lavoratori subordinati che eseguono una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, sono assoggettati alle disposizioni del Titolo VII, “indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa”.

I lavoratori in oggetto devono essere informati dal datore di lavoro sulle linee aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare sui videoterminali).

Per le verifiche della corretta attuazione, da parte del lavoratore, della normativa per la sicurezza, il datore di lavoro e il Rls, e le autorità competenti, hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, preceduto sia dal preavviso che dal consenso a farlo, da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro potrà svolgere l’accesso al domicilio del lavoratore anche avvalendosi del Rspp, del Mc e dei preposti.

Inoltre è tenuto all’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli:

  • ·        di incontrarsi con i colleghi;
  • ·        di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

 

Info: circolare Inps 27 febbraio 2015 n.52




30 Marzo 2015 alle 16:09 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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