Telelavoro e sicurezza
di Redazione | in: In...form@zione In...sicurezz@Da Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di Cgil Cisl Uil di Ascoli Piceno.
Si segnala in materia di telelavoro che l’Accordo nazionale, sottoscritto il 14 dicembre 2007, tra INPS e Cgil Cisl Uil è stato rinnovato il 15 ottobre 2014.
Il nuovo accordo indica la procedura da seguire per la realizzazione del telelavoro domiciliare e satellitare.
Il Piano di sviluppo, dei Direttori Regionali e centrali interessati, dovrà illustrare le aree geografiche e/o le aree dirigenziali interessate, le attività telelavorabili, le postazioni attivabili per ciascuna struttura territoriale e/o Area dirigenziale (nel limite max del 5% del personale assegnato a ciascuna di esse), le tipologie professionali, il numero previsto di unità lavorative coinvolte distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento.
Il piano per il telelavoro durerà tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e tra i 12 e i 24 mesi nel caso del satellitare.
La Circolare Inps, del 27 febbraio 2015, n. 52 (Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare), illustrata i contenuti con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione.
Sono state individuate le attività interessate, le modalità di attivazione del telelavoro, l’accesso, l’obbligo sulla privacty, gli standards qualitativi e quantitativi della prestazione e gli aspetti sulla prevenzione e la protezione per la sicurezza del telelavoratore.
Si ricorda che l’art. 3, c. 10, del D.lgs n.81/2008 stabilisce che tutti i lavoratori subordinati che eseguono una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, sono assoggettati alle disposizioni del Titolo VII, “indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa”.
I lavoratori in oggetto devono essere informati dal datore di lavoro sulle linee aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare sui videoterminali).
Per le verifiche della corretta attuazione, da parte del lavoratore, della normativa per la sicurezza, il datore di lavoro e il Rls, e le autorità competenti, hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, preceduto sia dal preavviso che dal consenso a farlo, da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro potrà svolgere l’accesso al domicilio del lavoratore anche avvalendosi del Rspp, del Mc e dei preposti.
Inoltre è tenuto all’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli:
- · di incontrarsi con i colleghi;
- · di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.