Benvenuto e Buona Navigazione, sono le ore 12:27 di Lun 29 Apr 2024

Valutazione del Rischio Stress Lavoro – Correlato

di | in: In...form@zione In...sicurezz@

in… form @ zione in… sicurezz@

 Di recente la Commissione consultiva permanente ha fornito delle indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato ed ha fornito anche, nelle disposizioni transitorie e finali, delle indicazioni sui tempi di svolgimento dell’attività di tale valutazione che hanno sollevato dei dubbi. Da quanto decorre l’obbligo della valutazione dello stress da lavoro-correlato? Si segnala un quesito sull’argomento e la risposta dell’ing. Porreca pubblicata sul sito www.porreca.it.


QUESITO SULL’OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO.

     Sono un U.P.G. di un organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento all’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato che in base alle disposizioni di legge entra in vigore il 31/12/2010 è stato recentemente indicato esplicitamente dalla Commissione consultiva permanente, in occasione delle indicazioni sulla metodologia per effettuare tale valutazione, che basta che entro tale data sia avviata tale valutazione senza che sia stato indicato entro quale data la stessa vada completata. La stessa Commissione, con riferimento ai provvedimenti penali da adottare, ha formulato altresì l’invito agli organi di vigilanza a volersi attenere alle indicazioni fornite. E’ normale tutto ciò? Quale è il vostro parere?

  RISPOSTA
 
     Quello messo in evidenza dal lettore è un altro di quei pasticci all’italiana, l’ennesimo, ai quali il legislatore ci ha abituati in materia di applicazione della legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e che questa volta ci viene confezionato per fine d’anno. Prima di “azzardare” una risposta a quello che più che un quesito sembra un vero e proprio “rebus” occorre in premessa riepilogare le disposizioni di legge alle quali è necessario fare riferimento e relative alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato in argomento. 
     L’obbligo di tale valutazione è statoimposto, comeè noto, con l’art. 28 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dalD.Lgs 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
 
“1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.”

ricordando che il citato articolo 17 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 è quello con il quale è stato fissato l’obbligo indelegabile da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, valutazione da effettuare, come per tutti gli altri fattori di rischio, avvalendosi della collaborazione del RSPP e del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del RLS o RLST, e ricordando ancora che l’accordo europeo sullo stress lavoro-correlato citato nell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato stipulato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES ed è stato successivamente tradotto e recepito dall’accordo interconfederale raggiunto l’8 giugno 2008 tra CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFESERCENTI, LEGACOOPERATIVE, AGCI, CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e CGIL, CISL, UIL.
     Con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 il legislatore ha inteso successivamente, con l’articolo 6 comma 8 lettera m-quater, affidare alla Commissione consultiva permanente il compito di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” e, introducendo il comma 1-bis dell’art. 28, ha  stabilito che:
 
“1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010″.

termine quest’ultimo del 1° agosto 2010 che è stato poi differito al 31/12/2010 con l’articolo 8 comma 12 del D. L. n. 78 del 31/5/2010 convertito con la legge n. 122 del 30/7/2010, secondo il quale, infatti:
 
“il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010”.

     Quindi, in attuazione delle disposizioni sopra citate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater e dell’articolo 28 comma 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato nella riunione del 17/11/2010 delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicate con la propria nota prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010 inviata ai suoi uffici ispettivi periferici, ai Ministeri vari, alle Regioni e Province autonome ed alle parti sociali.
     Dall’esame di queste ultime indicazioni che sono state elaborate, così come si legge nel documento, “nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno della Commissione consultiva”, emerge che la Commissione stessa ha indicato un percorso metodologico finalizzato a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato in modo tale che dallo stesso possa discendere una pianificazione e la realizzazione di misure per eliminare tali rischi o, quando l’eliminazione non sia possibile, per ridurli al minimo.
     Nel documento come metodologia di valutazione viene suggerita l’effettuazione dapprima di una valutazione preliminare, consistente nella rilevazione di indicatori oggettivi utilizzando liste di controllo, e successivamente di una eventuale valutazione approfondita. Se dalla valutazione preliminare non dovessero emergere elementi di rischio stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, viene indicato nel documento citato, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed a prevedere un piano di monitoraggio mentre, nel caso in cui invece si rilevino elementi di rischio legati allo stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad interventi correttivi, lo stesso procederà alla pianificazione ed alla adozione delle opportune azioni correttive quali ad esempio interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi e formativi. Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci il datore di lavoro deve procedere, nei tempi definiti nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva, cosiddetta fase di valutazione approfondita. La valutazione approfondita prevede una valutazione di natura soggettiva, facendo riferimento a gruppi di lavoratori, da effettuare a mezzo di strumenti quali questionari, focus group ed interviste, valutazione che nelle aziende di maggiore dimensioni può estrinsecarsi in una indagine realizzata mediante un campione rappresentativo di lavoratori mentre nell’ambito delle piccole aziende che occupano fino a 5 lavoratori può essere effettuata  attraverso modalità che garantiscano il coinvolgimento diretto  dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia (ad es. riunioni).
     La Commissione, fra le disposizioni transitorie e finali ha, inoltre, nel documento indicato che:
 
“La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo”
 
ed ancora che:
 
“I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuata la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 secondo quanto indicato nel presente documento”.

     Da una lettura coordinata delle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 8 comma 12 del D. L. n. 78 del 31/5/2010 convertito con la legge n. 122 del 30/7/2010 sopra indicata, che ha differito al 31/12/2010 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 relative alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, deriverebbe che, fermo restando che tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente stessa il 17/11/2010, l’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato e della relativa integrazione del documento di valutazione  decorre a far data dal 1° gennaio 2011 come a partire dalla stessa data decorre, ovviamente, l’applicazione delle sanzioni penali per chi non avesse provveduto ad effettuarle. In altre e più semplici parole alla data del 1° gennaio 2011 le attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato devono essere state già completate.
     La Commissione consultiva permanente chiamata ed autorizzata dal legislatore a fornire delle indicazioni sulla metodologia da applicare per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato lo ha fatto ma nell’adempiere a tale compito ha esteso il proprio intervento introducendo fra le norme transitorie e finali, illegittimamente a parere dello scrivente, per quanto riguarda la effettuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato, una sorta di proroga a “scadenza aperta” dei termini di applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 lasciando al datore di lavoro la discrezione di individuare il termine di chiusura e di completamento di tale valutazione avendo infatti richiesto esplicitamente a questi di riportare  nel DVR la data di tale completamento. Una soluzione questa che appare assurda, inaccettabile oltre che illegittima. Illegittimo anche si ritiene l’invito formulato nel documento dalla Commissione consultiva permanente agli organi di vigilanza a voler tenere conto nei provvedimenti di loro competenza delle indicazioni fornite dalla Commissione stessa ed a volere ritenere la data del 31/12/2010 come data comunque di avvio della valutazione ed a tenere conto altresì del termine individuato di ultimazione dell’attività di valutazione.
     Il ricorso all’escamotage di scambiare quello che il legislatore ha imposto come termine di “esecuzione” di un obbligo con il termine di “avvio” dell’esecuzione stessa, soluzione tipica all’italiana, non è del resto nuovo nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro essendo stato tale ricorso già riscontrato in passato per quanto riguarda le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti la frequenza da parte degli operatori dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
     E’ superfluo ricordare che la Commissione, composta da funzionari di Ministeri vari, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nonché da rappresentanti delle parti sociali, non ha alcun potere di differire i termini fissati dal legislatore per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro né tanto meno di dare indicazioni agli organi di vigilanza sulla verifica del rispetto di tali obblighi. Le unità ispettive degli organi di vigilanza hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e pertanto sono tenute a sanzionare ed a riferire all’Autorità Giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza nell’ambito della loro attività ispettiva e non possono quindi assolutamente tenere conto di indicazioni sulla scadenza dei termini per il rispetto di obblighi di natura penale provenienti da chicchessia se non dal legislatore. Se i tempi per poter completare la valutazione del rischio stress lavoro correlato entro la data del 31/12/2010, come qualcuno fa osservare, si ritengono brevi e comunque non congrui per poter rispettare gli obblighi imposti dalla legge sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato sarebbe opportuno ed auspicabile che fosse il legislatore stesso, una volta preso atto della data di elaborazione del documento da parte della Commissione consultiva, della metodologia di valutazione indicata dalla stessa e del tempo che rimane fino alla scadenza di legge fissata, ad intervenire in primis per riaprire i termini per un periodo ritenuto congruo, essendo l’unico legittimato a farlo. In caso contrario si rischia di ingenerare sia nei soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni di legge che negli organi incaricati ad effettuare la vigilanza  dei dubbi interpretativi e di creare comunque solo confusione che sono entrambi deleteri se solo si pensa che la finalità ultima della valutazione e della eliminazione o riduzione dei rischi è quella di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
     Al lettore che ha formulato il quesito, appartenendo lo stesso ad un organo di vigilanza ed avendo la qualifica di U.P.G. nella materia della sicurezza sul lavoro, non si può che dire che, nel caso in cui nel corso della sua attività ispettiva accerti, scaduto il termine del 31/12/2010, che non sia stata fatta la valutazione del rischio stress lavoro-correlato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente, in violazione dell’art. 28 comma 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008 cosi come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e che non siano stati riportati nel DVR l’esito e le relative misure da adottare, lo stesso è tenuto a contestare la violazione dell’articolo28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ad adottare il provvedimento di prescrizione e ad attivare, altresì, le procedure per la regolarizzazione previste dal D. Lgs. n. 758/1994.
     Condivisibile, infine, si ritiene l’indicazione contenuta nel documento della Commissione consultiva permanente relativa alla validità della valutazione già fatta sulla base dei criteri forniti dall’Accordo europeo dell’8/10/2004 così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9/6/2008, essendo stata tale indicazione già fornita esplicitamente dal legislatore nel comma 1 dell’art.28 del D. Lgs. n. 81/2008 e non abrogata dal decreto correttivo, ma a parere dello scrivente ed in rispetto al successivo comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dal D. Lgs. correttivo  n. 106/2009, la valutazione  del rischio stress lavoro-correlato già effettuata va comunque integrata con l’applicazione della metodologia suggerita dalla Commissione consultiva chiamata esplicitamente dal legislatore a fornire gli specifici indirizzi. Quanto sopra può farsi tranquillamente rientrare nell’obbligo di rielaborazione  della valutazione dei rischi e nell’adozione di eventuali ulteriori misure di prevenzione di cui al comma 3 dell’art. 29 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.perché legate al sopravvenire di più avanzate disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Consulta gli altri quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008




16 Dicembre 2010 alle 9:25 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

Ricerca personalizzata