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Primavera “l’annullamento della maxivariante, una bufala mal confezionata”

di | in: Cronaca e Attualità

Daniele Primavera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come da sempre abbiamo sottolineato, il “famoso” accordicchio raggiunto da SeL e la maggioranza di Gaspari circa l’annullamento della maxivariante si rivela, oggi, non soltanto inefficace ma persino gravemente lesivo degli interessi cittadini.


L’atto proposto e presentato come annullamento di quella delibera, infatti, non solo non risolve i problemi politici che la famosa delibera 113/2009 aveva contribuito a delineare, ma addirittura ne aggrava la pericolosità, peraltro violando palesemente le regole della logica e le norme stesse.


Partiamo dalle considerazioni tecniche.


Nel caso dei referendum abrogativi nazionali, è noto che l’organo legislativo può minarne la fondatezza soltanto interpretando in modo letterale la volontà abrogatrice. Ovvero, se io raccolgo le firme per abrogare una certa legge, quella legge deve essere integralmente abrogata per poter annullare, di conseguenza, anche il referendum. Ne ha dato una conferma proprio la Cassazione che, nel caso dell’ultimo referendum sul Nucleare, ha approvato il quesito referendario modificato nonostante il governo avesse modificato la legge cui si riferiva, poiché evidentemente la modifica introdotta dal governo aveva comunque finalità contrastanti con la richiesta referendaria.


Venendo a noi, per ammettere che una delibera possa annullare un referendum consultivo siamo quindi costretti a ragionare per analogia: ma il “parziale annullamento” della delibera 113/2009 previsto dalla delibera in discussione il 3 Novembre, tanto più quando ribadisce lo stesso strumento (accordo di programma) e gli stessi obiettivi, non inficia in alcun modo la fondatezza del requisito referendario e non ne comporta, dunque, la decadenza. Approvandola così, dunque, l’amministrazione si rende responsabile di una palese violazione dei diritti di cittadini, i quali in un numero elevatissimo (circa 4500) hanno sottoscritto la richiesta referendaria.

 

Già questo basterebbe a rendere inaccettabile la delibera così come preparata dalla maggioranza, ma il fatto è che la situazione è ancora più ingarbugliata. Già, perché a differenza dei referendum abrogativi nazionali i referendum consultivi non hanno un legame così stretto con una delibera e quindi non possono essere annullati come conseguenza della modifica di un atto. I referendum consultivi possono infatti non poggiare in alcun modo su atti concreti, ma rappresentare semplicemente indagini conoscitive. Ad esempio, si potrebbe chiedere ai cittadini “volete riqualificare il lungomare Nord?” senza che la domanda faccia riferimento ad alcun atto approvato. Questo significa che l’astrattezza della domanda rispetto alle delibere approvate non pregiudica in alcun modo la validità di un referendum. In parole più povere, se posso fare legittimamente un referendum su un atto che ancora non c’è, non c’è alcun motivo per ritenere improprio un referendum su un atto che non c’è più (anche ammesso che non ci fosse, perché in realtà l’atto c’è ancora eccome). Un referendum consultivo, all’indomani del 3 ottobre, potrebbe comunque dire: “Intendete ribadire gli indirizzi che erano scritti nella delibera 113/2009?” – e questa domanda sarebbe perfettamente lecita, in quanto rispondente a tutti i criteri indicati dagli statuti, dai regolamenti e dalle leggi. Ma se questo è vero – e ci pare incontestabile – allora l’annullamento (per di più parziale) della delibera non comporta l’automatica decadenza del quesito referendario.


Anche perché il quesito referendario non solo non era formalmente abrogativo, ma neppure sostanzialmente. Chiedeva infatti ai cittadini se volevano proseguire (e non interrompere) l’attuazione della delibera 113/2009. Domanda che non crediamo possa essere elusa con una decisione che precede lo svolgimento del Referendum stesso, perché la finalità del referendum consultivo è proprio la consultazione dei cittadini e non l’automatica attuazione di una decisione.


Per concludere i rilievi tecnici, inoltre, l’atto proposto non contiene alcuna valutazione della proposta arrivata (che a noi pare decisamente non conforme agli indirizzi) esponendo il Comune a possibili ricorsi e richieste di risarcimento, nel momento in cui si annulla una gara con un unico partecipante senza neppure aver proceduto, ad un anno di distanza, ad una valutazione della proposta pervenuta. E questo, ovviamente, per responsabilità dell’ente e non certo del privato, che quindi viene messo nelle condizioni di chiedere pesanti risarcimenti.


Infine, le considerazioni politiche.


La delibera in approvazione non cambia nulla della distruzione del territorio intrinseca nella delibera 113/2009: a parità di obiettivi e di strumenti, come detto, si ripropone l’iter della maxivariante per un numero imprecisato di minivarianti (e non in un futuro prossimo, ma qui ed adesso). L’atto in approvazione è in realtà un atto d’indirizzo che, anziché revocare una iniziativa, ne spezzetta i contenuti dando alla giunta la facoltà di proseguire l’iter con nuovi bandi di ridotte dimensioni e senza alcun ulteriore indirizzo consiliare. Ma siccome, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, la sostanza non cambia, se non nella misura in cui saranno più numerosi gli imprenditori che parteciperanno e più credibili le proposte di scambio beni-per-volumi, ovviamente peggiorative persino nei confronti dei vecchi PRUSST. Quella stessa logica viene qui finalmente riesumata dietro un finto ritiro, codardo e subdolo come spesso la politica cittadina sa essere. E la cosa triste è che stavolta, in città sembra se ne siano accorti davvero in pochi: di male in peggio.




29 Ottobre 2011 alle 2:06 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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