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Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

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CGIL, CISL, UIL

11 LUGLIO 2013 – SCADENZA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI DIRIGENTI E PREPOSTI – AUMENTANO DEL 10% LE SANZIONI

Il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno ricorda che l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 disciplina anche la formazione dei preposti e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs n.81/2008). Mentre per i lavoratori il ricordato Accordo ha carattere di obbligatorietà per i dirigenti ed i preposti questa norma ha carattere facoltativo per il Datore di Lavoro.

Si rammenta in ogni caso che l’erogazione della formazione, secondo le linee guida del citato Accordo, costituisce una presunzione di conformità ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 81/08. Il datore di lavoro ha il vantaggio di non dover provare l’adeguatezza e la sufficienza della formazione erogata ai suoi preposti e dirigenti. Lo stesso Accordo prevede poi un termine di 18 mesi dalla sua pubblicazione (11 gennaio 2012) per il completamento della formazione dei dirigenti e preposti e, pertanto, la formazione dovrà essere conclusa entro l’ 11 luglio 2013. La mancata formazione è sanzionata con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1200€ a 5200€.

Inoltre dal 1° luglio è in vigore l’aumento di tutte le sanzioni per inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro definite dal c.d. “Decreto Lavoro” (DL 17/2013).

Inasprimento è del 9,6% per tutte le sanzioni amministrative e le ammende legate al Dlgs n. 81/2008. 

Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno.




8 Luglio 2013 alle 21:33 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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