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Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

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Sicurezza dlgs 81- 08

ASCOLI PICENO – Il Dipartimento Sicurezza Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno comunica che è stato pubblicato il Decreto interministeriale, del 27 marzo 2013, riguardante la“Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”.

Il decreto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 13, del D.Lgs n.81/08, riguarda l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitariaper piccole e medie imprese nel settore agricolo che utilizzano lavoratori stagionali per un massimo di cinquanta giornate lavorative e per un numero totale di lavoratori che sia compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Due i campi di applicazione:

1. articolo 1, comma 1: lavoratori stagionali nella stessa azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta e limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici;

2. articolo 1, comma 2: “lavoratori occasionali che svolgono lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del D.lgs n.276/2003 che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Circa la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, gli adempimenti “si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimenti di prevenzione della ASL”.

La visita medica ha validità biennale, permette al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l’anno, anche in altre imprese agricole.

Inoltre “Gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione, nazionali o territoriali, possono adottare iniziative (anche con convenzioni), per favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Le convenzioni sono possibili sia con le ASL, sia con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici (visita medica preventiva preassuntiva)

Per quanto riguarda la formazione e l’informazione gli adempimenti previsti sono “assolti con consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (nazionali o territoriali), che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, o alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

Per i lavoratori stranieri devono essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua.

Le Organizzazioni sindacali di CGIL CISL UIL dovranno pertanto attivarsi per favorire una corretta applicazione del decreto interministeriale vista la presewnza di lavorayroi stagionali nelle nostre zone a partire dal florovivaismo fortemente presente nei comuni rivieraschi.




17 Aprile 2013 alle 20:51 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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