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Ascoli Piceno

Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) denominata “La mia casa” – Cacciatori precisa

 

Al Sindaco

Avv. Guido Castelli

SEDE

 

All’Assessore

Dott.ssa Donatella G. Ferretti

SEDE

 

 

Ascoli Piceno, lì 26/08/2013

 

 

OGGETTO: Risposta all’interrogazione n. 11 del 22/08/2013 presentata dal consigliere comunale Valentina Bellini concernente l’assegnazione del servizio relativo alla comunità socio-educativa riabilitativa per disabili “La mia casa”.

 

La comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) denominata “La mia casa”, sita ad Ascoli Piceno in Via Galiè n. 3, la cui capacità ricettiva totale è di n. 9 posti di cui n. 1 per pronta accoglienza, è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Al fine di contenere la spesa di gestione della suddetta comunità e stante l’attuale quadro normativo che riduce notevolmente i trasferimenti regionali e dell’ASUR, l’Amministrazione Comunale ha indetto, giusta determinazione dirigenziale n. 54 del 16/01/2013, una gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione della struttura in oggetto, ossia per il trasferimento della titolarità e della gestione globale della Co.S.E.R. di che trattasi, che si differenzia, in parte, dall’appalto pubblico di servizi, in quanto nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio.

In ordine alle domande formulate dal consigliere comunale Valentina Bellini si riportano di seguito le informazioni richieste:

1) e 2) – La procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione della comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) denominata “La mia casa” è stata indetta nel rispetto dei principi generali, sanciti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, relativi ai contratti pubblici, che sono quelli di libera concorrenza, economicità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, proporzionalità.

La partecipazione alla suddetta procedura è stata consentita a tutti i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del predetto Codice, nonché del requisito speciale di capacità tecnica di “avere svolto servizi di gestione di strutture per disabili nel periodo 2007 – 2012 per la durata continuativa di almeno due anni”. In ossequio alla vigente normativa, è ammesso l’avvalimento, che consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti speciali necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

L’istituto dell’avvalimento è nato in ambito europeo ed è stato introdotto nell’ordinamento nazionale allo scopo di promuovere la competizione tra le imprese, consentendo l’accesso alle gare anche ad aziende di nuova formazione o, comunque, non ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità richieste per la partecipazione a determinate procedure di affidamento di contratti pubblici, in ossequio al principio costituzionale della massima concorrenza.

Si rappresenta che, per partecipare ad una procedura selettiva per l’affidamento di un contratto di appalto pubblico, è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti “generali” o “soggettivi” e requisiti “speciali” o “oggettivi”. I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento; difatti l’articolo 49 del Codice prescrive che sia l’impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente, di conseguenza i requisiti morali di cui all’articolo 38 del Codice non possono essere oggetto di avvalimento.

I secondi (requisiti speciali) fanno riferimento alle caratteristiche dell’operatore economico considerato non nella sua persona, ma sotto il profilo dell’attività espletata e della sua organizzazione. A quest’ultima categoria appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, di regola, possono essere oggetto di avvalimento da parte dell’impresa che ne è sprovvista, questo perché, sempre nell’ottica comunitaria, si tratta di acquisire risorse e mezzi e non situazioni meramente soggettive.

In ossequio al vigente ordinamento comunitario/nazionale nonché della giurisprudenza amministrativa ed europea, qualora i criteri applicati dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte riguardino essenzialmente l’esperienza, le qualifiche e i mezzi che possono garantire la corretta esecuzione dell’appalto, questi sono da intendersi quali elementi che attengono all’idoneità degli offerenti per eseguire l’appalto e non costituiscono, quindi, criteri di aggiudicazione ai sensi delle direttive comunitarie 92/50 e 2004/18.

La definizione dei criteri può riguardare soltanto elementi volti ad analizzare i vari profili delle proposte dei concorrenti e, di conseguenza, sono esclusi dai criteri di aggiudicazione quelli che non siano diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente collegati alla valutazione dell’idoneità degli offerenti ad eseguire l’appalto. L’offerta deve essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurare il valore, cio’ che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente.

Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, individuano quali requisiti speciali di partecipazione devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza.

Si rammenta, inoltre, che, secondo consolidati principi comunitari e giurisprudenziali, in linea generale, i requisiti di partecipazione devono rimanere distinti dai criteri di aggiudicazione, pena la violazione del principio di parità di trattamento.

In conseguenza di quanto sopra descritto e allo scopo di valutare la capacità del soggetto economico di eseguire il servizio oggetto della concessione, l’Amministrazione Comunale ha richiesto, nella fase di selezione del concessionario della comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) denominata “La mia casa”, il possesso del requisito speciale di capacità tecnica di “avere svolto servizi di gestione di strutture per disabili nel periodo 2007 – 2012 per la durata continuativa di almeno due anni” e non ha inserito ulteriori elementi che nulla avevano a che vedere con il merito tecnico dell’offerta, al fine di non violare i surrichiamati principi ordinamentali e la nullità della procedura di gara in argomento.

Al pari dell’esperienza professionale acquisita dal concorrente, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché l’attuale giurisprudenza affermano che <<l’attribuzione di un punteggio seppur contenuto nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica per il possesso della certificazione del sistema di qualità è in contrasto con il principio di non discriminazione; infatti, il criterio del possesso della certificazione di qualità può determinare un’ingiustificata discriminazione nei confronti di operatori che, pur non possedendo detta attestazione, dispongono di processi produttivi e caratteristiche organizzative idonee a garantire alla stazione appaltante efficacia ed efficienza nello svolgimento del servizio >>(cfr. deliberazione dell’A.V.C.P. n. 31 del 21/03/2012).

3) L’art. 37 del CCNL per le cooperative sociali disciplina i cambi di gestione per le sole cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Nel rispetto dei principi comunitari e costituzionali di libera concorrenza e non discriminazione, la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione della comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) denominata “La mia casa” è stata consentita a qualsivoglia soggetto economico in possesso dei requisiti generali e di prequalificazione sopra descritti e, pertanto, non trattandosi di una procedura di gara riservata alle sole cooperative sociali né potendo conoscere a priori la forma giuridica del nuovo concessionario della struttura, l’Amministrazione Comunale non ha potuto inserire la clausola di mantenimento dei livelli occupazionali che, comunque, secondo la corrente giurisprudenza e lo stesso CCNL suindicato, non opera di diritto, ma va armonizzata con l’organizzazione di impresa della ditta affidataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

4) L’Amministrazione Comunale ha predisposto gli atti di gara e ha valutato i progetti di gestione rimessi dalle imprese concorrenti in ossequio ai principi comunitari e costituzionali di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e alle disposizioni recate dagli atti di gara stessi.

La procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione della comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) denominata “La mia casa” è stata aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A) qualità del servizio: punti 60;

B) offerta economica (retta giornaliera pro-capite): punti 40.

L’Amministrazione Comunale ha inserito nel bando di gara, fra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della concessione della comunità in argomento, il sub criterio A)-a) che ha preso in considerazione, tra l’altro, gli elementi organizzativi ed operativi del servizio oggetto di appalto (tra cui rientra l’elenco delle figure professionali addette al servizio), nonché ha richiesto, all’art. 5 del capitolato gestionale, che <<il servizio deve essere effettuato assicurando, quale requisito minimo, il rispetto degli standard gestionali previsti dalla L.R. n. 20/2002 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 1/2004 e s.m.i.>>.

Ai sensi della succitata normativa regionale l’organigramma del personale addetto alla struttura in argomento prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni di: coordinamento del servizio, assistenza educativa, assistenza socio-sanitaria, servizi generali.

Si manifesta, altresì, che la giurisprudenza censura l’introduzione nella lex specialis delle gare di appalto di disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti (quali, ad esempio, l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili, le certificazioni di qualità, ecc.) e che i requisiti partecipativi richiesti per una gara, quando risultano sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto, si risolvono pertanto in una non giustificata limitazione, nell’accesso alla gara, della platea dei possibili concorrenti, con chiara violazione dell’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e della legislazione comunitaria, secondo cui le informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non possono eccedere l’oggetto dell’appalto.

 

Conclusivamente, alla luce di quanto testé riportato, si specifica:

1) che il bando, a differenza di quanto lamentato nell’interrogazione, conteneva quale requisito di partecipazione il possesso di un’esperienza professionale consistente nell’espletamento di almeno un biennio, entro l’arco temporale intercorrente dal 2007 sino a tutto il 2012, di servizi di gestione di strutture per disabili. Tale requisito, per disposto normativo (istituto dell’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) può essere fornito da altra ditta non concorrente.

2) Il bando in esame non ha previsto tra i requisiti di ammissione alla gara il possesso della certificazione di qualità perché confliggente con l’inderogabile principio della massima concorrenza e della non discriminazione.

3) Il bando non prevedeva l’applicazione dell’art. 37 del CCNL Cooperative perché la partecipazione ad esso non era limitata, non potendo esserlo pena la violazione del principio della massima concorrenza, alle sole società cooperative sociali nei cui riguardi tale disposto contrattuale esplica i propri effetti.

4) Il bando non prevedeva la specifica esplicitazione delle singole figure professionali necessarie ai fini del funzionamento della struttura in quanto, sul punto, v’era un manifesto, chiaro ed esaustivo richiamo alle figure professionali all’uopo indicate dal Regolamento regionale n. 1/2004 avente ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” e s.m.i. che, si evidenzia, in merito disciplina soltanto gli standards gestionali e funzionali e non indica né il numero degli addetti né le ore di attività lavorativa da espletarsi da parte degli stessi.

 

 

IL DIRIGENTE

– Dott. Maurizio Cacciatori –

NUOVO APPUNTAMENTO IN PIAZZA ARRINGO CON ‘TIPICO MARKET’

 

Sabato e domenica con oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia

 

 

 

 

 

Nuovo appuntamento con ‘Tipico Market’, il mercatino dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico promosso dall’assessorato al commercio del Comune di Ascoli in collaborazione con l’associazione ‘Carioca’ di Benito Mistichelli, domani sabato 29 e domenica 30 marzo, in piazza Arringo. Un viaggio nel mondo della prelibatezza del cioccolato artigianale, ma anche nella bontà delle specialità enogastronomiche di alcune regioni italiane come ad esempio la Sicilia, l’Abruzzo e la Basilicata, nel mondo degli hobbisti, nella bigiotteria e in molto altro ancora. Tutto questo caratterizzerà il secondo appuntamento di ‘Tipico Market’, quello di scena nel weekend, grazie alla presenza di più di trenta espositori che apriranno le proprie bancarelle al pubblico, sabato dalle ore 14 alle ore 20, domenica dalle ore 8 alle ore 20. ‘Dopo l’ottima riuscita delle edizioni precedenti organizzate a Piazza Immacolata – dice l’assessore al commercio e allo sviluppo economico del Comune di Ascoli, Massimiliano Di Micco – abbiamo deciso di riproporre già dal mese di febbraio ‘Tipico Market’ anche in centro, nella bellissima location di piazza Arringo. Si è trattato, infatti, di un doppio appuntamento spalmato nei mesi di febbraio con l’edizione dedicata al Carnevale già andata di scena, e con quella più incentrata sull’enogastronomia di questo ultimo fine settimana di marzo. Per questo secondo appuntamento – continua – torneranno quasi tutti gli espositori che erano stati in città a febbraio più degli altri. Il mio invito è rivolto a tutti i cittadini affinché visitino questo mercatino, più che mai ricchissimo di proposte’.

 

 

Ascoli Piceno protagonista nel turismo 2.0, domani sabato 29 MARZO 2014

All’incontro Parteciperà il Direttore generale dell’Enit Andrea Babbi

Ascoli Piceno, 28 marzo 2014 – Si ricorda che domani, sabato 29 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il Comune di Ascoli Piceno organizzerà presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Ascoli Piceno un importante convegno sul turismo dal titolo “Ascoli Piceno protagonista nel turismo 2.0”. L’evento, rivolto principalmente agli attori del turismo locale (hotel, B&B, agriturismi, ristoratori, ecc.) sarà comunque aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. Interverranno, oltre al sindaco Guido Castelli, il Governatore della Regione Marche Gian Mario Spacca, il Presidente della Provincia Piero Celani, il Direttore Generale dell’ENIT Andrea Babbi, il Pro Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il Dirigente del Ministero del Turismo e dei Beni Culturali Roberto Rocca ed il Dirigente del settore Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori Pietro Talarico.
Il convegno ha lo scopo di fungere da importante momento di formazione e confronto, permettendo l’incontro costruttivo tra istituzioni, università, imprenditori ed attori che operano nei diversi contesti territoriali.
Sempre di più infatti il turismo va definendosi come un settore strategico per il nostro paese ed il nostro territorio. Un settore su cui puntare alla luce delle indubbie risorse che arricchiscono la nostra città. Risorse che devono essere valorizzate e rese fruibili al visitatore, attraverso strategie mirate ed a costruttive sinergie tra i diversi attori locali e nazionali.
Ascoli si presenta a questa sfida forte di importanti successi ottenuti nell’ultimo periodo, come ad esempio l’aumento del 17,52% di presenze turistiche sul territorio registrato nella stagione 2012/2013 e l’inserimento di Piazza del Popolo nella campagna di comunicazione 2014 dell’ENIT, “Made in Italy, una vacanza fatta su misura per te”, rivolta ai principali mercati esteri.
Anche alla luce di questi risultati, l’obiettivo concreto e raggiungibile per il futuro è, come riportato nel programma del convegno, quello far sì che Ascoli giochi “un ruolo da protagonista nel panorama turistico futuro”, offrendo maggiori opportunità economiche ed occupazionali al nostro territorio.




28 Marzo 2014 alle 21:06 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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