Bevande alcoliche, l’ordinanza del Sindaco Loggi

Bevande alcoliche, l’ordinanza del Sindaco Loggi
Sergio Loggi

I divieti si applicano a partire da sabato 6 giugno e fino a lunedì 31 agosto 2020

???L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con provvedimenti amministrativi per disciplinare in modo più stringente le attività di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche su tutto il territorio comunale.

Questa mattina infatti il Sindaco Sergio Loggi ha firmato un’ordinanza che vieta di detenere e consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici.

E’ altresì vietata la vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sia fissi sia ambulanti di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici.

Inoltre dalle ore 01:00 fino alle ore 07:30 è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante e/o la detenzione e consumazione in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche.

I divieti si applicano a partire da domani, sabato 6 giugno, e fino a lunedì 31 agosto 2020.

La violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste.

06/06/2020

COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 37
ORDINANZA
n. 15 del 05-06-2020

Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID 19. Misure
urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. Vendita bevande.
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di giugno,
IL SINDACO
PRESO ATTO
dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come
dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
VISTI
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
? l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
? il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 e relative disposizioni attuative ed in particolare l’art.
3 che recita:”
Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in
relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario
verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure
ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di
quelle di rilevanza strategica per l’Economia Nazionale
“;
? l’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante la cessazione
degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9,
11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
? il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.152 del 15 maggio 2020;
? il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e relative disposizioni attuative;
? il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020,
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 14, del citato Decreto Legge 15 maggio 2020, n.33,
dispone: “
le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti
di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle
Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID 19. Misure
urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. Vendita bevande.

Ordinanza Sindacale n. 15 del 05-06-2020 – pag. 2 – COMUNE DI MONTEPRANDONE
Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
Nazionali
“;
RILEVATO che il richiamato DPCM del 17 maggio 2020 ha previsto la riapertura da lunedì 18
maggio 2020 di bar e ristoranti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento;
VALUTATO quanto emerso dall’ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27
maggio 2020 relativamente alle problematiche legate alla riapertura degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande;
TENUTO CONTO che dalle notizie apprese dagli organi di stampa in alcuni Comuni limitrofi,
nell’ultimo fine settimana durante la così detta
movida, si sono verificati numerosi esecrabili
episodi di violenza legati principalmente all’uso di sostanze alcoliche;
VALUTATO che, nonostante questo territorio non sia stato sino ad oggi teatro di tali eventi
delittuosi, risulta necessario per quanto possibile, evitare un uso incontrollato delle bevande
alcoliche e comunque adottare delle misure stringenti nei confronti del degrado urbano;
ATTESO che la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “
il Ministro della sanità può emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,
con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni.”,
nonché “(…) nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal
Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni e al territorio Comunale
‘;
RITENUTO pertanto necessario adottare da parte di questo Comune, nell’ambito delle proprie
competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, un
provvedimento atto ad evitare e/o comunque mitigare la concretizzazione gli episodi sopra
citati;
SENTITO per gli aspetti di competenza il Comandante della Polizia Locale;
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i. con cui il
Governo, relativamente all’esercizio da parte dei Sindaci del potere
extra ordinem, ha fissato un
limite contenutistico negativo;
VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in
contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o
Regionale;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in
particolare l’art.50 comma 5 e l’art. 54,
ORDINA
a fare data da sabato 6 giugno 2020 su tutto il territorio Comunale:
1) è vietato detenere e consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi tipo contenute in
bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;
2) è vietata la vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e
bevande sia fissi che ambulanti di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o
bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;
3) è vietata dalle
h 01:00 fino alle h 07:30 la vendita per asporto, sia in forma fissa che
ambulante, e/o la detenzione e consumazione in luogo pubblico di bevande alcoliche e
superalcoliche.
Le seguenti misure hanno effetto sino alla data del
31 agosto 2020
, salva la possibilità di
modifica, proroga o revoca.
AVVERTE
Ordinanza Sindacale n. 15 del 05-06-2020 – pag. 3 – COMUNE DI MONTEPRANDONE
La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400,00 ad
euro
3.000,00 ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni
accessorie ivi previste, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 3, del
Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007.
E’ comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative
o regolamentari.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della Legge n.
241/1990, dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Monteprandone.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia:
? pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura – UTG di Ascoli Piceno
ed alla Regione Marche Servizio di Protezione Civile;
? inviata per competenza al 5° Settore – Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e farla
osservare;
? agli Organi di Polizia aventi competenza sul territorio.
AVVERTE altresì
che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il
TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Sergio Loggi
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
on – line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 05-06-
2020 al 20-06-2020.
Li 05-06-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Immacolata Casulli

 

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