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dall’OdG Marche: la responsabilità nelle Testate on line

di | in: Cronaca e Attualità

Ordine dei Giornalisti delle Marche

I direttori non sono responsabili dei commenti dei lettori: lo ha stabilito la Cassazione che ha assolto l’ex direttore dell’Espresso Daniela Humaui.

Ai direttori delle testate on-line – per i quali la Cassazione ha già stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa – non si può nemmeno addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal Sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo stabilisce la Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna per omesso controllo nei confronti dell’ex direttore dell’edizione on-line dell’Espresso Daniela Hamaui.
Ai supremi giudici il legale di Hamaui ha fatto presente che l’articolo incriminato “non era un commento giornalistico, ma un post inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo”. Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l’omesso controllo, ma l’omessa rimozione del commento. In questo modo, però, ha obiettato il legale, si “stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l’omissione di controllo successivo”.


Accogliendo le obiezioni difensive, la Suprema Corte – con la sentenza 44126 – rileva che tra l’editoria cartacea e quella elettronica non c’è solo una “diversità strutturale” ma “altresì la impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l’omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore a una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente e oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”.
Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione ricorda che “perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico”. Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perché “non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale”, e perché sono diffuse “non mediante la distribuzione”  (Ansa)




6 Dicembre 2011 alle 1:15 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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