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Milleproroghe: “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

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CGIL, CISL, UIL

Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione, con modificazioni, del D.L. (il cd “milleproroghe”) “proroga di termini previsti da disposizioni legislative“.

 

Ascoli Piceno, 5/03/2014 – Il Dipartimento sicurezza sul lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno si segnala che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (conversione, con modificazioni, del D.L. il cd “milleproroghe”) recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative“.

Con questa pubblicazione sono state non solo confermate le proroghe in materia di salute e sicurezza, in vigore dal 31 dicembre 2013, ma sono state aggiunte nuove proroghe in materia ambientale.

 Le modifiche e le proroghe confermate.

Nel D.L. n.150/2013 era contenuta la proroga dei termini per le disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture turistico ricettive con oltre i 25 posti letto, al fine di uniformarsi alla normativa antincendio. L’articolo 11, che conferma la proroga al 31 dicembre 2014, è stato riscritto.

 

Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)

1.Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del D.L. n.216, convertito, con modificazioni, dalla L. n.14/2012, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella G.U. n. 116/94, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 76 del 30 marzo 2012, e smi.

2. Con D.M. del Ministro dell’interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del  presente decreto, si provvede ad  aggiornare  le disposizioni del citato D.M. del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Da notare che al testo originario, oltre ad alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti due commi. Il secondo comma dovrebbe permettere, “entro sessanta giorni”, l’aggiornamento esemplificazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 semplificando i requisiti prescritti in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a cinquanta posti letto.

 

Un’altra proroga del milleproroghe riguardava gli impianti funiviari.

 

Riportiamo le modifiche (indicate in grassetto) all’articolo 4, comma 7 del D.L.:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

(…)

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del D.L. n.216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.14/2012, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a 12 mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di 6 mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.(…)

Nessuna modifica invece alla proroga che riguarda l’invio telematico del certificato medico di gravidanza.

Art.8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All’articolo 21 del D.lgs n.151/2001, e smi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.

 

Riportiamo una modifica in relazione alla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico.

Anche in questo caso sono in grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione.

 

Art. 4 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 15 del D.L. n.216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.14/2012, il comma 3 -quinquies è sostituito dal seguente: «3 -quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. n.400/88, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. (…)

 

Infine segnaliamo l’ennesima modifica al SISTRI (sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti) operata direttamente dalla legge di conversione che all’articolo 10 del D.L. n. 150/2013 ha aggiunto il comma 3-bis:

Art. 10. (Proroga di termini in materia ambientale) (…)

3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del D.L. n.101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013? sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”

 Modifica che posticipa il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI: non si applicano sino al 31 dicembre 2014. E dunque a questa data è prorogato il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi: sino a tale termine, rimangono solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea.

 La Legge 27 febbraio 2014, n. 15 è entrata in vigore il primo marzo 2014, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

P/Dipartimento Sicurezza Lavoro Cgil Cisl Uil Ascoli Piceno Collina Ionni Bianchini




6 Marzo 2014 alle 11:38 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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