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Il licenziamento del lavoratore disabile

di | in: Cronaca e Attualità

disabilità

Ascoli Piceno – Il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno segnala che con sentenza 10 aprile 2014, la Cassazione ha esaminato il caso di licenziamento di un disabile, assunto come invalido (avviamento al lavoro con le specifiche liste di collocamento).

Il lavoratore era stato valutato, dalla Commissione deputata, abile al lavoro ma con obbligo di evitare la prolungata stazione eretta; tuttavia, in assenza di postazioni tali da soddisfare la prescrizione il datore di lavoro aveva proceduto con il licenziamento, a seguito di una valutazione dell’organo sanitario dell’azienda (non competente in materia).

Normativa vigente

Il licenziamento del disabile oggi può avvenire solo ai sensi del c. 3, art. 10, L. 68/1999, ossia è legittimo solo se l’apposita Commissione verifica prima che è impossibile reintegrare il lavoratore, anche in presenza di adattamenti all’organizzazione del lavoro. Come cita la sentenza la Cassazione:

“Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.

Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 1, c.4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista.

Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo”.

Gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione di cui all’art.4 della L. 104/1992 integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4 che valuta sentito l’organismo di cui al DLgs 469/1997 (art. 6, comma 3) come modificato dall’art. 6 della legge. La richiesta di accertamento e il periodo per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

“Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda”.

Vecchia normativa

La nuova legge ha sostituito la L. 482/1968, norma speciale richiamata dalla Cassazione con sentenza n.10347/2002, secondo cui:

“il licenziamento dell’invalido […] quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita Commissione medica”.

Ciò è stato fatto salvo anche nella nuova formulazione della norma, tant’è che la Commissione di cui alla L. 104/1992, è il soggetto deputato a verificare se il lavoratore disabile possa o meno continuare la sua attività o essere reinserito in altra maniera. In mancanza del suo accertamento il licenziamento è illegittimo, a maggior ragione se la Commissione lo aveva ritenuto abile, seppure con limitazioni.

Per info contattare i patronati sindacali di CGIL CISL UIL di Ascoli  




7 Luglio 2015 alle 14:31 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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