Reddito di Emergenza, come richiederlo

Reddito di Emergenza, come richiederlo

La pratica è gestita dall’INPS ma gli uffici comunali sono disponibili per le informazioni

Il personale dei Servizi sociali avvisa la cittadinanza che è possibile presentare la domanda di accesso al Reddito di emergenza (REm). La richiesta va fatta all’INPS. Gli uffici comunali, tuttavia, hanno predisposto e pubblicato nella pagina principale del sito istituzionale una scheda informativa (in allegato) che riepiloga tutto quello che c’è da sapere ed è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Reddito di Emergenza (istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020) è una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

Il termine per presentare la richiesta è fissato al 30 giugno 2020. L’importo del reddito di emergenza varierà in base ad alcuni fattori, come ad esempio il numero dei componenti del nucleo familiare. Si partirà da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 800 euro (che arriveranno a 840 euro in presenza di persone con disabilità).

L’indennità riguarda categorie specifiche di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19:

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;

• liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;

• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;

• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori dello spettacolo;

• lavoratori agricoli;

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori intermittenti;

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

• incaricati alle vendite a domicilio;

• lavoratori domestici.

Più info qui: http://www.comune.grottammare.ap.it/schedanews.php?id=693

28.05.2020

REDDITO DI EMERGENZA (REm)

DECRETO RILANCIO n. 34 del 19 maggio 2020 art 82

CHE COSA È

Il Reddito di Emergenza (d’ora in poi REm) è istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020. E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

REQUISITI

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

  2. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;

  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore dell’ISEE,

  4. un valore dell’Indicatore dell’ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REm:

Composizione nucleo

Scala di equivalenza

Soglia del reddito familiare ad aprile 2020

Un adulto

1

400 euro

Due adulti

1.4

560 euro

Due adulti e un minorenne

1.6

640 euro

Due adulti e due minorenni

1.8

720 euro

Tre adulti e due minorenni

2*

800 euro

Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni

2.1**

840 euro


INCOMPATIBILITÀ CON REDDITI E PRESTAZIONI

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decretolegge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;

  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;

  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;

  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

  • lavoratori dello spettacolo;

  • lavoratori agricoli;

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

  • lavoratori intermittenti;

  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

  • incaricati alle vendite a domicilio;

  • lavoratori domestici.


Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  1. essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

  2. essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

  3. essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decretolegge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decretolegge.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

IMPORTO DEL BENEFICIO

Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. Ad esempio:

  1. nucleo familiare composto da tre componenti, due maggiorenni ed uno minorenne, la scala di equivalenza è pari a 1,6, l’importo è pari a 400*1,6=640 euro mensili;

  2. nucleo familiare composto da quattro componenti, tutti maggiorenni, di cui uno disabile grave, la scala di equivalenza è pari a 2,2; l’importo mensile sarebbe pari a 400*2.2=880 euro. Tuttavia, in ragione del limite massimo della scala di equivalenza (2.1), l’importo mensile del beneficio sarà pari ad 840 euro

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

 

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