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Caro Sottosegretario ti scrivo

di | in: Cronaca e Attualità

Amedeo Ciccanti

Art. 17 dl 95/2012 e dintorni: Ciccanti scrive a Polillo


Roma, 2 agosto 2012


Al Dott. Gianfranco Polillo

Sottosegretario di Stato

Ministero Economia e Finanze  


Oggetto: interpretazione art. 17 DL 95/2012. 


Egregio Sottosegretario,


come anticipato verbalmente in sede di V Commissione bilancio della Camera, l’art. 17 – comma 3 – così come modificato dal Senato prevede che il consiglio delle autonomie locali (CAL) delle regioni definiscano delle “ipotesi di riordino” (il testo originario fa invece riferimento a “piani di riduzioni e accorpamento”), rispetto alle quali le regioni, invece, approvano una “proposta di riordino” da rimettere al Governo che con proprio “atto legislativo” decide in modo definitivo.

E’ di tutta evidenza, pertanto, come la nuova formulazione del Senato dell’art. 17 – comma 3 – non implichi solo aspetti formali e lessicali, ma anche sostanziali.

Infatti, nel momento in cui si definiscono le “ipotesi di riordino” da parte del CAL delle regioni, ogni comune delle province che non hanno i requisiti minimi è libero di collocarsi in ambiti provinciali vecchi e nuovi, purchè soddisfino i parametri di superficie e popolazione previsti dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 luglio.

Un esempio concreto chiarisce il senso di quanto esposto: nelle Marche vengono soppresse le province di Ascoli, Fermo e Macerata, a causa della mancanza dei requisiti territoriali le prime due e di quelli demografici da parte dell’ultima citata. Sicchè i comuni di Macerata potrebbero in parte aderire alla nuova provincia di Ascoli e Fermo fino a concorrere alla definizione del requisito minimo di superficie (2.500 kmq contro gli attuali 2.000 circa) e la parte restante aderire alla provincia di Ancona che sopravvive in deroga, in quanto per essi più conveniente sul piano dei servizi. Però a questa procedura si oppone la tesi interpretativa attraverso la quale i comuni devono decidere nel complesso della provincia che si sopprime, anche in ragione del fatto che fanno eccezione a tale interpretazione le “eventuali iniziative comunali in corso alla data del 20 luglio 2012”. Quindi, le singole scelte di cui si può “tener conto” sono solo quelle dei comuni che abbiamo espresso la volontà di cambiare provincia prima della definizione dei requisiti minimi.

La interpretazione di che trattasi appare di debole tenuta sia perché con la modifica del Senato dell’art. 17 – comma 3 – la “proposta di riordino” è fatta dalla Regione che può anche non tener conto delle “ipotesi di riordino” del CAL e sia perché l’art. 133 – comma 1 – della Costituzione stabilisce che le nuove province possano essere costituite con legge della Repubblica “su iniziativa dei comuni”, ossia di singoli comuni, come opportunamente disciplina l’art. 21 del TUEL 267/2000.

Si chiede, pertanto, alla S.V. di voler far conoscere allo scrivente l’interpretazione che dà il Governo della norma dianzi richiamata, posto che sembra prevalere la tesi della libera iniziativa di ciascun comune interessato.

Si ringrazia della collaborazione.

Distinti saluti.




3 Agosto 2012 alle 16:40 | Scrivi all'autore | stampa stampa | |

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