L’estensione a docenti e studenti della tutela assicurativa anche alle attività di insegnamento e formazione fa rincarare il premio annuale a persona, che sale a 9,87 euro.
Sale da 3,07€ a 9,87€ il premio annuale a persona dovuto da scuole ed università non statali per l’estensione a docenti e studenti della tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro.
Il Decreto del Ministro del lavoro n. 126/2023, pubblicato sul sito del ministero, ha fissato il premio dovuto per l’annualità 2023/2024.
Il provvedimento è legato alla determina n. 66/2023 del Commissario straordinario dell’Inail, che fissa il nuovo importo ai premi dopo l’ampliamento delle tutele definito dal Dl n. 48/2023. Come detto l’aumento riguarda i premi dovuti per alunni e studenti di scuole o istituti d’istruzione non statali e consente la tutela delle nuove attività protette, non più limitate alle sole esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, ma estese ad attività d’insegnamento-apprendimento in generale.
Pertanto scuole e istituti non statali pagano per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 un premio speciale unitario (a persona), annuale, di 9,87€ (la precedente era di 3,07€) più l’addizionale dell’1% per l’Anmil.
Inoltre con la Circolare n. 49/2023 l’Inail, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande relative al sostegno economico, a favore dei familiari di studenti deceduti in conseguenza a infortuni in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere.
L’art. 17, comma 1, del DL n. 48/2023 riconosce, per la prima volta, un indennizzo una tantum di 200mila euro, esentasse, per infortunio mortale, non soggetto a rivalsa, e non limita l’eventuale risarcimento del danno.
Il sostegno è cumulabile con l’assegno una tantum erogato dall’Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (oggi pari a 11.612,92 euro).
Il nuovo sostegno viene erogato a richiesta, da presentare all’Istituto, entro 30 giorni dall’accertamento che il decesso è riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante attività formative.
Le seguenti scadenze:
- Entro il 18 febbraio 2024 per gli infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 2023;
- Entro 90 giorni dalla data del decesso della vittima dell’evento lesivo per infortuni occorsi dal 22 ottobre 2023 in poi.
GUIDO BIANCHINI PRESIDENTE COMITATO INAIL ASCOLI PICENO